Iva al 10% per i consumatori finali di bevande in capsula o cialda
di Alessandro BonuzziCon la risoluzione 103/E di ieri l’Agenzia delle Entrate precisa che la fornitura di capsule o cialde sconta l’aliquota Iva del 10% a condizione che l’acquirente ne sia l’effettivo utilizzatore. Ciò vale anche quando il datore di lavoro, soggetto titolare di partita Iva, acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto.
Si ricorda che la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è assoggettata all’aliquota del 10%. La disposizione di riferimento è contenuta nel n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, secondo cui la “somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (…)”, sconta l’aliquota agevolata a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino.
Già con la risoluzione 124/E/2000, è stata affermata l’equiparazione degli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda).
Il documento di ieri, in linea con la più datata risoluzione, ribadisce che l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda ne sia l’effettivo utilizzatore, in qualità di consumatore finale.
Diversamente, per le cessioni “intermedie” effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, l’aliquota applicabile rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. Infatti, le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande”.
Il chiarimento innovativo della risoluzione di ieri riguarda il caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori. Sul punto si afferma che l’aliquota del 10% trova applicazione anche in questa situazione, poiché l’acquirente, ancorché soggetto titolare di partita Iva, acquista le capsule/cialde come “consumatore finale”. Resta ferma l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo al datore di lavoro.
Ulteriore precisazione è quella secondo cui l’aliquota ridotta spetta a condizione che il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati alla stessa persona.