Iva agevolata per il soggetto con disabilità
di Marco BargagliPer espressa disposizione normativa (articolo 1 L. 97/1986), è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle citate limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, in origine pensata a favore per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 50, comma 1, L. 342/2000, l’agevolazione in rassegna è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva, il quale prevede l’aliquota Iva agevolata del 4% per le cessioni di “motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”.
L’aliquota agevolata è anche prevista per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
In buona sostanza, la cessione di un autoveicolo nei confronti di un soggetto disabile, compresa l’installazione dei relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento del mezzo alle necessità del soggetto stesso, è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 4%.
L’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti, con la risposta interpello n. 335/2021 dell’11.05.2021, ha confermato il trattamento fiscale agevolato, richiamando l’ambito giuridico sopra illustrato, nonché la correlata prassi amministrativa di riferimento.
In particolare, nel caso prospettato nell’istanza di interpello, il soggetto istante aveva richiesto alcuni chiarimenti in merito alla potenziale vendita di un’autovettura con Iva agevolata al 4%.
Nello specifico:
- la società istante ha riferito che l’autovettura deve essere venduta ad un minore disabile, titolare di reddito “inferiore ai limiti di legge”, in possesso della certificazione riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare (articolo 3, comma 3, L. 104/1992);
- il padre del minore risulta disoccupato (la certificazione unica 2020, infatti, è relativa ad un solo mese lavorato nell’anno 2019 e riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%).
Ciò posto, è stato richiesto:
- di confermare l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alla cessione di un’autovettura;
- se un soggetto disabile minorenne, privo di reddito, può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto (ossia il padre privo di reddito);
- di chiarire con quale documento tale circostanza possa essere dimostrata e se, in alternativa, sia possibile intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento venga effettuato dal genitore.
L’Agenzia delle entrate, in via preliminare, ha specificato che le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal D.M. 16.05.1986.
Per ottenere l’applicazione dell’Iva ridotta il beneficiario deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
L’agevolazione in rassegna, infatti, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni decorrenti dalla data dell’acquisto, limitatamente ad un solo veicolo, salvo i casi in cui l’autoveicolo acquistato o importato con l’aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA o sia stato rubato e non ritrovato.
Tutto ciò premesso, nella citata risposta all’interpello n. 335/2021 l’Agenzia ha ritenuto che ricorrono tutte le condizioni (ex articolo 8, comma 3, L. 449/1997) riferite all’acquisto di una autovettura con aliquota agevolata, da parte del familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico.
L’istante ha riferito, infatti, che il minore disabile è fiscalmente a carico del papà, così come risulta dalla certificazione unica 2020, che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.
Infine, per quanto riguarda la documentazione necessaria a provare che il minore è fiscalmente a carico del genitore, con la risoluzione AdE 6/E/2006 era già stato precisato che: “Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 dal 2009), oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l’intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore, la citata risoluzione AdE 6/E/2006 e, successivamente, la Risoluzione 4/E/2007, hanno chiarito che: “Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico”.