13 Luglio 2019

Iva all’importazione dovuta nel Paese UE di destinazione finale del bene

di Marco Peirolo
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Ai fini della determinazione del luogo in cui è dovuta l’Iva all’importazione, “qualora un bene venga introdotto nel territorio dell’Unione europea, non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato un’obbligazione doganale all’importazione, per ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro medesimo”.  In particolare, qualora sia accertato che lo stesso bene sia stato trasportato in altro Stato membro, che rappresenta la sua destinazione finale, ove avviene il consumo, “ragion per cui l’imposta sul valore aggiunto all’importazione relativa al bene de quo sorge allora solo in detto altro Stato membro”.

è la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-26/18 (Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung), avente per oggetto l’individuazione del Paese UE in cui è dovuta l’Iva all’importazione per i beni di provenienza extra-UE introdotti in un primo momento in Germania per via aerea, per essere successivamente trasferiti in Grecia a bordo di altro aereo.

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