1 Agosto 2015

IVA alternata per i mezzi di trasporto ceduti a soggetti sammarinesi

di Marco Peirolo
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Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993.

Considerato che San Marino non fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, l’art. 71 dello stesso decreto equipara le cessioni, eseguite mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, alle cessioni all’esportazione, non imponibili a IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.

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