Iva “alternata” per le vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa a privati consumatori di altri paesi UE
di Marco PeiroloStefano Garelli
Accade sempre più frequentemente che le imprese veicolino le vendite di beni e servizi tramite Internet.
Tra i settori economici più interessati allo sviluppo dell’utilizzo del web per la commercializzazione dei prodotti figura quello vinicolo, rispetto al quale si pongono alcuni dubbi riguardanti l’applicazione dell’IVA quando le cessioni – aventi per oggetto prodotti soggetti ad accisa – sono effettuate nei confronti dei consumatori finali di altri Paesi membri dell’Unione europea.
Se, infatti, l’e-shopper non agisce nell’esercizio d’impresa occorre stabilire quale sia il luogo impositivo dell’operazione, vale a dire – alternativamente – il Paese di origine (Italia) o il Paese di destinazione (Paese UE dell’acquirente).
Occorre, innanzi tutto, osservare che le cessioni in esame, poste in essere nei confronti di privati consumatori, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, in quanto – come si evince anche dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1) – il cessionario non soddisfa il presupposto soggettivo d’imposta. È pertanto irrilevante la circostanza che il regime di non imponibilità in esame si applichi, in base alla stessa norma, alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, peraltro sotto la condizione che il trasporto o la spedizione siano eseguiti in conformità agli artt. 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (ora artt. 6 e 8 del DLgs. n. 504/1995).
Le cessioni di vino e di altre bevande alcoliche verso i privati consumatori di altri Paesi UE sono, invece, disciplinate dall’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993.
I dubbi applicativi di cui si è accennato si riferiscono alla portata applicativa di questa disposizione, secondo la quale le cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, con trasporto o spedizione in altro Paese UE da parte del cedente o per suo conto:
- sono imponibili ai fini IVA in Italia;
- a meno che l’ammontare delle vendite effettuate in tale Paese nell’anno solare precedente e in quello in corso sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore importo stabilito dal Paese di destinazione.
La disciplina illustrata deve essere interpretata alla luce degli artt. 32, 33 e 34 della Direttiva n. 2006/112/CE, dai quali si desume che, per i beni:
- non soggetti ad accisa, trasportati o spediti in ambito intracomunitario dal fornitore o per suo conto, l’operazione si considera territorialmente rilevante nel Paese di destinazione (art. 33) a condizione che l’ammontare delle vendite effettuate in tale Paese nell’anno solare precedente e in quello in corso sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore importo stabilito dal Paese di destinazione (artt. 33 e 34);
- soggetti ad accisa, se trasportati o spediti in altro Paese UE:
- dal fornitore o per suo conto, sono territorialmente rilevanti nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia monetaria (artt. 33 e 34, par. 1, lett. a);
- dal cliente o per suo conto, sono territorialmente rilevanti nel Paese di origine (Italia), cioè nel luogo in cui i beni si trovano nel momento di partenza del trasporto o della spedizione (art. 32).
In definitiva, è dato ritenere che la ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo prevista dall’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 deve essere definita alla luce di quanto indicato (nota Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013, prot. 20462).
Conseguentemente, l’eccezione prevista dalla norma nazionale per i “beni diversi da quelli soggetti ad accisa” deve essere intesa nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000,00 euro (o la minore soglia stabilita dal Paese di destinazione) ai fini dell’individuazione del luogo impositivo.
Per i beni soggetti ad accisa, invece, l’operazione si considera territorialmente rilevante:
- nel Paese di destinazione, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cedente o per suo conto, ovvero
- nel Paese di origine, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cessionario o per suo conto.
Sotto il profilo pratico, nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche mediante Internet nei confronti di consumatori finali di altro Paese UE, l’impresa italiana deve seguire la seguente procedura:
- identificarsi ai fini IVA nel Paese estero considerato;
- curare il pagamento dell’accisa eventualmente dovuta in tale Paese estero;
- emettere fattura nei confronti dell’acquirente; l’operazione di cessione:
- sotto il profilo dell’IVA italiana è non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993;
- sotto il profilo dell’IVA del Paese dell’acquirente è un’operazione interna, con conseguente obbligo di applicazione dell’IVA locale.
Al riguardo può essere emessa un’unica fattura idonea a soddisfare la normativa di entrambi i Paesi considerati (Italia e Paese del consumatore finale). Si ricorda che l’accisa eventualmente dovuta nel Paese estero concorre a formare la base imponibile dell’operazione (sia ai fini dell’IVA italiana che ai fini dell’IVA del Paese estero);
- presentare il modello INTRASTAT senza compilare la colonna 3;
- adempiere agli altri obblighi IVA previsti dal Paese estero considerato (liquidazione e versamento dell’IVA, presentazione delle dichiarazioni periodiche, etc.).