24 Settembre 2016

Per l’IVA sulle auto si prosegue al 40%

di Comitato di redazione
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Quando un cliente ci chiede quale percentuale di detrazione IVA va applicata sull’acquisto di un veicolo a motore, la risposta ci viene spontanea ed automatica: il 40%. Si tratta di una sorta di mantra che abbiamo assimilato nelle annualità passate, vivendo ancora il ricordo delle “altalene” del passato, dei modelli di richiesta di rimborso eccedente, dei periodi di paventata detrazione zero, eccetera.

Invero, se verifichiamo nella norma di riferimento (l’articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/1972) non troviamo alcuna indicazione che ci imponga di limitare la detrazione ad una tale misura in modo inderogabile; infatti, le lettere c) e d) propongono il limite del 40% nelle sole ipotesi in cui i veicoli stradali a motore non siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte e professione.

L’argomento in analisi ci è suggerito dalla diffusione della Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (numero 598 del 21.09.2016); si tratta di autorizzare l’Italia a proseguire con la detrazione forfetizzata dell’IVA sulle auto al 40% sino al 31.12.2019, posto che la precedente autorizzazione scadrà il prossimo 31.12.2016.

L’argomento, peraltro, per i nostri collaboratori di studio che vorrebbero indicazioni certe ed oggettive, si mescola (in modo indebito) con il comparto delle imposte dirette, dove da tempo siamo abituati ad applicare delle limitazioni di natura insuperabile.

Ma nel mondo dell’IVA di insuperabile non esiste nulla, se non le specifiche misure che limitano la detrazione in coerenza con le previsioni della Direttiva 2006/112/CE o con le eccezioni che siano state debitamente autorizzate dagli organi comunitari.

Quindi, è bene rammentare che la detrazione al 40% è solo una misura di semplificazione che possiamo adottare per raggiungere il tanto agognato quieto vivere con il fisco; tenuto conto di una serie di ragionamenti, il veicolo utilizzato in modo non esclusivo per lo svolgimento dell’attività di impresa, dell’arte o della professione, frutta un diritto alla detrazione in tale misura, esonerando il contribuente dal fornire la prova dell’effettivo utilizzo del veicolo (non sempre facile da fornire).

Ma ciò che vogliamo rammentare è che non si tratta di un limite invalicabile, così come dimostrano anche recenti accadimenti. Ad esempio, nella Risposta ad Interrogazione alla Camera dei Deputati (03/08/2016 n. 5-09338) si evince che l’automatismo non si applica nel caso dell’IVA gravante sull’acquisto (in proprietà, leasing o noleggio) e sulle spese di impiego dei veicoli utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti (trattasi di veicoli a motore,  diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto).

L’Amministrazione, evocando i propri precedenti di prassi, ricorda che è ammessa l’integrale detrazione quando i veicoli siano utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, veicoli utilizzati dalle autoscuole, veicoli delle società di leasing e noleggio, veicoli commercializzati da concessionarie, veicoli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo (con emissione di fattura) e veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio.

In pratica, il riferimento è operato alla risoluzione n. 6/DPF/2008, ove si affermò che l’imposta afferente l’acquisto degli autoveicoli in parola è integralmente detraibile, qualora i detti veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, mentre non rileva a tal fine il fatto che i veicoli acquistati formino (o meno) oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Quindi la detrazione integrale è certamente ammessa, a condizione che il soggetto passivo sia in grado di fornire, prima, la prova dell’inerenza e, poi, quella dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’esercizio della propria attività. Vanno dunque rifuggite, a nostro parere, alcune indicazioni della giurisprudenza di merito (CTP Milano, sentenza 291 del 12.10.2009, relativa ad un auto di un notaio), sia pure se apparentemente favorevoli, nelle quali si interpreta il contenuto dell’articolo 19-bis1 come disposizione di carattere forfetario che esonera il soggetto dalla dimostrazione dell’inerenza. Invece, se un imprenditore acquista un’auto che viene utilizzata dal figlio, la detrazione spetta in misura pari a zero e non certo per il 40%.

Negli altri casi, invece, va ribadito ancora una volta che non vi sono problemi, nel caso in cui si sia in grado di dimostrare l’inerenza e l’utilizzo esclusivo, ad operare la detrazione integrale dell’imposta sull’acquisto e sulle spese di utilizzo.

Visto che è stata citata la risoluzione 6/DPF/2008, nella quale era stato affermato il diritto alla detrazione integrale del tributo nel caso in cui i veicoli fossero concessi in suo (non gratuito) ai dipendenti (ma anche collaboratori) con emissione di fattura (e non con il meccanismo del fringe benefit), appare opportuno rammentare in questa sede che la DRE della Lombardia (interpello 29.05.2014 n.904-472) ha sostenuto che tale principio non potrebbe essere applicato nel caso di concessione in uso dell’auto all’amministratore (peraltro collaboratore). Anche in questo caso, ben consci dell’esistenza di possibili aree di abuso, non si riesce a comprendere il senso della risposta; in fin dei conti, la fatturazione a terzi (chiunque essi siano) per l’utilizzo del veicolo rende il mezzo una sorta di bene oggetto dell’attività, in misura non dissimile da quanto accade nel caso di società di noleggio. I vecchi retaggi, anche in questo caso, rendono difficile una valutazione serena.

In conclusione, non possiamo che ribadire che la detrazione dell’imposta è un diritto ampio e tutelato dalla Direttiva, ma va accompagnato dall’onere probatorio –  a carico del soggetto – in merito alla inerenza ed alla “misura” dell’utilizzo del veicolo.

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Iva nazionale ed estera