Iva del primo trimestre differibile con calo del fatturato nel mese di aprile
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIn base alle disposizioni dell’articolo 18 D.L. 23/2020, i contribuenti trimestrali, per i quali, il prossimo 18 maggio, scade il termine per la liquidazione dell’Iva del primo trimestre 2020, possono fruire del differimento al prossimo 30 giugno se il fatturato di aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese di aprile del 2019.
È quanto emerge dalla lettura della citata disposizione, nonostante il chiarimento (non del tutto comprensibile), fornito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2020, sembri disporre nel senso di dover prendere in considerazione il fatturato dei mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).
Sul punto è opportuno osservare, in primo luogo, che l’articolo 18, comma 1, D.L. 23/2020 si riferisce genericamente a tutti i soggetti passivi d’imposta (imprese e professionisti) che abbiano il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a prescindere quindi dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e, per quel che interessa in questa sede, dalla periodicità di liquidazione dell’Iva (mensile o trimestrale).
Premesso ciò, la norma prosegue indicando le condizioni per poter accedere alla sospensione del versamento dell’Iva (nonché delle ritenute e dei contributi), stabilendo che occorre aver verificato un decremento del fatturato di almeno il 33% (o di almeno il 50% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019) nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (per l’Iva che scadeva lo scorso 16 aprile), e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (per l’Iva che scadrà il prossimo 18 maggio).
Tale criterio, quindi, è identico sia per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente (per i quali la verifica del decremento impatta sulla liquidazione dell’imposta dovuta per il mese di aprile 2020), sia per coloro che fruiscono della possibilità di liquidare l’Iva con periodicità trimestrale (per i quali la verifica del decremento riguarda quindi l’imposta dovuta per il primo trimestre 2020).
Ricordando che il differimento è del tutto facoltativo (si consiglia di non avvalersene laddove vi siano le condizioni finanziarie che consentano di rispettare le originarie scadenze), la norma non pone quindi alcuna distinzione tra i soggetti interessati, e consente, in presenza delle condizioni descritte, di rinviare il versamento al prossimo 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data, senza maggiorazione di sanzioni ed interessi.
In attesa del Decreto “Maggio”, in cui, probabilmente, sarà prevista un’ulteriore possibilità di slittamento dei versamenti, è appena il caso di osservare che, salvo proroghe (sicuramente necessarie), il prossimo 30 giugno si rischia un intasamento di scadenze, tenendo conto che alla stessa data scadono anche i termini per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi (dovute sulla base del modello Redditi 2020).
In tale ambito, infatti, l’unica norma che ad oggi consente un “vantaggio” ai contribuenti è quella che prevede la possibilità di calcolare gli acconti per il periodo d’imposta 2020 con il metodo previsionale tenendo conto dell’80% dell’imposta che sarà dovuta (e non del 100%, come normalmente avviene).
Francamente, pare poca cosa rispetto a quello che le imprese e i professionisti hanno bisogno per far fronte ad un’estate e ad un autunno che si preannunciano certamente difficili.
6 Maggio 2020 a 8:11
Egregio Dottor Cerato, mi chiamo Ivan D’Angelo, sono un Dottore Commercialista suo attento lettore e le scrivo da Capri.
C’è un ulteriore aspetto che forse potrebbe essere sottolineato : quello in cui nei due mesi di riferimento non c’è stato fatturato e quindi, matematicamente, nessun calo. Puo’ accadere, infatti, che piccoli artigiani non fatturino con continuità mensile. In tal modo, chi nei due mesi di riferimento non ha emesso fatture, non ha subito diminuzione di fatturato e quindi deve versare l’iva e i contributi Inps IVS alla scadenza del 18 Maggio. Credo che le finalità dei due Decreti siano quelli di garantire una maggiore disponibilità di liquidità, ma in tal modo questi soggetti saranno doppiamente penalizzati.
Cordiali Saluti,
Ivan D’Angelo