19 Febbraio 2014

Iva detraibile anche se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal vero fornitore

di Sergio Pellegrino
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La Corte di Giustizia, con la sentenza 13 febbraio 2014, causa C-18/13, ha affermato che la detrazione dell’IVA non può essere negata solo perché l’operazione è stata effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura.

L’indetraibilità, infatti, presuppone che l’operazione abbia natura fraudolenta e che il destinatario dei beni/servizi sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con l’acquisto, ad una evasione.

Nel caso esaminato, a fronte di prestazioni effettivamente rese, le Autorità fiscali hanno constatato che il fornitore che ha emesso le fatture non disponeva né del personale, né delle risorse necessarie per effettuare le prestazioni oggetto di fatturazione.

L’analisi della questione da parte della Corte europea parte dalla considerazione che il diritto di detrazione costituisce parte integrante del meccanismo di funzionamento dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni diverse da quelle previste dalla normativa, potendo esercitarsi – in via immediata – per tutti gli acquisti effettuati in funzione di operazioni che, a valle, siano soggette ad imposta.

Al fine, tuttavia, di contrastare i fenomeni di evasione e di elusione, la giurisprudenza comunitaria ha più volte sostenuto che è compito delle Autorità fiscali e dei giudici nazionali negare la detrazione ove sia dimostrato, in base ad elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente.

Questa circostanza, secondo la Corte UE, ricorre non solo quando l’evasione è compiuta dallo stesso cessionario/committente, ma anche quando quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto, avrebbe partecipato ad una frode realizzata dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle operazioni; in tale ipotesi, è irrilevante il fatto che il cessionario/committente tragga vantaggio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle operazioni effettuate a valle (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, causa C-285/11).

In definitiva, la sentenza conclude affermando che il diritto di detrazione non può essere, di per sé, precluso per il semplice fatto che la fattura non sia stata emessa dal soggetto che ha effettuato la prestazione e che spetta, pertanto, al giudice nazionale verificare, allo stesso tempo, che l’operazione abbia natura fraudolenta e che il destinatario dei servizi sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione.

È interessante osservare che la detrazione è stata ammessa anche nel caso opposto a quello esaminato, cioè quando la fattura sia intestata ad un soggetto diverso da quello al quale sono imputabili gli acquisti.

La Corte di Giustizia, con la sentenza 1° marzo 2012, causa C-280/10, ha infatti stabilito che la società può esercitare la detrazione anche se la fattura è stata emessa nei confronti dei futuri soci.

Le considerazioni svolte dai giudici comunitari sono pertinenti anche rispetto al caso precedentemente esposto, relativo alla causa C-18/13.

Il diritto in esame presuppone il possesso di una fattura, il cui contenuto è previsto dall’art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale nel documento devono essere riportati, tra gli altri, la data della sua emissione, nonché il nome e l’indirizzo completo del fornitore e del cliente.

Il principio di neutralità dell’IVA esige, tuttavia, che la detraibilità dell’imposta sia riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali sono stati omessi dalle controparti.

In pratica, laddove le condizioni sostanziali, riguardanti l’inerenza dell’acquisto rispetto all’attività d’impresa, siano soddisfatte – come accaduto nel caso in questione – la detrazione è comunque ammessa. In pratica, l’impossibilità, per la società, di esercitare il diritto alla detrazione è dovuta ad un obbligo puramente formale, dal momento che la società stessa, alla data di emissione della fattura, non era ancora registrata né identificata ai fini dell’IVA e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci.