Iva in edilizia: c’è stufa e stufa …
di Giovanni Valcarenghi
Negli ultimi anni si fanno sempre più ricorrenti gli interventi effettuati sui fabbricati, al fine di provvedere alla installazione di impianti che permettono la creazione di calore con fonti alternative al gas oppure al gasolio; tra questi sono frequenti le installazioni di stufe a pellet, con la conseguenza che rimbalzano negli studi professionali numerosi quesiti relativi alla possibile applicazione delle agevolazioni fiscali ed alla corretta applicazione delle aliquote IVA ridotte.
La questione dell’imposta sul valore aggiunto è stata risolta con l’emanazione della risposta all’interpello n. 954-31/2014 del 22 maggio scorso (ancora non trasfuso in una risoluzione ufficiale), dalla quale è possibile comprendere come non sia possibile giungere ad una soluzione unitaria, bensì sia necessario provvedere ad alcune distinzioni.
In particolare, dobbiamo rammentare che la Legge Finanziaria per il 2010 ha inserito a regime la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% ai corrispettivi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Rientrano nella agevolazione le prestazioni di servizi complessivamente intese, comprensive delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per la realizzazione del risultato richiesto. Alla regola fanno eccezione i c.d. beni significativi, individuati dal DM 29.12.1999, da individuarsi secondo le indicazioni fornite con circolare 71/E del 7 aprile 2000. Tra questi beni sono ricomprese anche le caldaie, e da tale circostanza si comprende il quesito posto all’Agenzia delle entrate.
In sostanza, la questione verte sul fatto se la stufa a pellet debba, o meno, essere considerata bene significativo: nel primo caso l’aliquota ridotta può subire delle limitazioni, mentre nel secondo caso no.
L’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 definisce la caldaia come il complesso bruciatore – caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.
Da questa definizione deriva che il trattamento IVA può variare a seconda che la stufa a pellet sia utilizzata:
- come impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria;
- oppure come impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento.
Nel primo caso, la stufa svolge la funzione tecnica di caldaia, con la conseguenza che l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica con le limitazioni dei beni significativi (vale a dire fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione – comprensivo dei beni necessari – ed il valore dei beni significativi).
Nel secondo caso, invece, la stufa non può essere assimilata alla caldaia e, per conseguenza, verrà considerata parte indistinta della prestazione di servizi che, se realizzata nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata, avrà diritto alla applicazione della aliquota ridotta del 10% sull’intera base imponibile.