28 Novembre 2014

IVA omaggi: la detrazione dipende dal momento di effettuazione

di Fabio Garrini
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Dicembre per le imprese è periodo di omaggi, forse qualche anno addietro in misura più frequente rispetto ad oggi: è emblematico il fatto che la stessa relazione tecnica al Decreto semplificazioni identifichi tale modifica come di trascurabile impatto in termini di stime di gettito “in considerazione della scarsa ricorrenza delle fattispecie coinvolte”, prendendo atto della spending review posta in essere da molte imprese in crisi.

Qualche impresa ancorata a consolidate usanze esiste comunque, per cui la fattispecie deve essere analizzata, anche al fine di bloccare possibili manovre non legittime.

Sul punto, in particolare, va ricordata la previsione contenuta nel Decreto semplificazioni relativa alla nuova soglia di rilevanza degli omaggi, soglia da prendere a riferimento al fine del riconoscimento della detrazione integrale in sede di acquisto del bene.

In particolare occorre ricordare che l’innalzamento della soglia esplicherà la propria efficacia con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, pertanto occorrerà confrontare dette operazioni con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

 

La soglia di € 50

Dopo 7 anni dall’intervento della L. 244/2007 che modificò l’art. 108, comma 2, del Tuir innalzando la soglia unitaria di deduzione del costo dei beni destinati ad essere omaggiati, portandola ad € 50, l’art. 30 del Decreto semplificazioni aggiorna anche l’importo (dalla precedente misura di € 25,82) del limite unitario che assicura la detrazione integrale dell’IVA assolta sull’acquisto del bene stesso.

Conseguentemente, tanto per la deduzione del costo quanto per la detrazione dell’IVA, si avrà finalmente un riferimento univoco al limite di acquisto di € 50, in questo modo risolvendo un disallineamento che creava qualche problema operativo ma, soprattutto, pareva del tutto privo di ogni motivazione condivisibile.

Come in relazione ad ogni modifica, pare logico chiedersi quale sia la precisa decorrenza di questa previsione: la norma nulla dice al riguardo e neppure la relazione illustrativa afferma alcunché di utile ad illuminare sul tema. La risposta deve però essere individuata ricordando che il diritto alla detrazione, seppur esercitato al momento di registrazione del documento, può essere fatto valere alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile, quindi al momento di effettuazione dell’operazione.

Questo sta a significare che a nulla rileva il fatto di rimandare la registrazione della fattura di acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, in quanto le regole per la detrazione vanno verificate al momento della consegna o spedizione del bene, ovvero al momento del pagamento o di fatturazione, se precedente alcuno di questi fosse antecedente, secondo le regole dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972.

A conclusione, si osserva che la disposizione commentata interviene anche nell’ambito degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 al fine di innalzare, anche in questo contesto, il limite unitario citato da € 25,82 ad € 50: si tratta comunque di un intervento non sostanziale, ma unicamente necessario a coordinare l’intervento in tema di detrazione con quella di rilevanza o meno ai fini IVA delle operazioni gratuite. Limitandoci alla cessioni di beni, quelli non prodotti o commercializzati dall’impresa, con IVA detratta, se ceduti, sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA se non superano un determinato importo. Avendo innalzato il limite di detrazione ad € 50, onde non sconvolgere la logicità della previsione, si è reso necessario aggiornare anche il limite di irrilevanza ai fini IVA, attestandolo egualmente al nuovo importo.