22 Settembre 2018

Iva servizi continuativi: momento di effettuazione al pagamento

di EVOLUTION
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Il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’Iva è individuato dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972. Esso è fondamentale poiché coincide con il momento in cui l’imposta diviene esigibile, nonché con il momento in cui deve essere emessa la fattura.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta in particolare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi alla luce di una recente pronuncia della Cassazione riguardante i servizi continuativi.

La regola generale che guida il momento di effettuazione delle operazioni soggetta ad Iva è contenuta:

Il successivo comma 4 prevede poi due casi al verificarsi dei quali il momento di effettuazione viene anticipato; anche questa disposizione ha carattere generale.

Per individuare quando le cessioni di beni si considerano effettuate, è necessario distinguere le cessioni di beni mobili dalle cessioni di beni immobili, poiché a seconda della natura del bene – mobile o immobile appunto – la regola da applicare cambia.

Quando a essere ceduto è un bene immobile, il momento rilevante per individuare l’effettuazione dell’operazione è quello della stipula dell’atto di compravendita, in caso di trasferimento della proprietà, o dell’atto costitutivo o traslativo di un diritto reale.

È appena il caso di ricordare che per le cessioni di beni immobili la forma scritta è d’obbligo (ex articolo 1350 cod. civ.). Non rileva, invece, né la data di stipula del preliminare, né il momento in cui si verifica la trascrizione dell’atto.

La cessione di un bene mobile si considera effettuata al momento della consegna o spedizione del bene.

A nulla rileva, invece, il momento di stipula del contratto di compravendita oppure l’accettazione dell’ordine.

Con particolare riguardo alle prestazioni di servizi, il meccanismo che regola l’effettuazione è collegato alla regolarizzazione finanziaria dell’operazione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 del decreto Iva, per le prestazioni di servizi gratuite, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 633/1972, il momento di effettuazione è individuato:

  • di norma, quando sono rese;
  • se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Con la recente ordinanza n. 21870 del 7 settembre 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio, secondo cui anche per le prestazioni di carattere periodico o continuativo, tra cui vanno annoverate anche le locazioni, ai fini dell’esigibilità dell’Iva, rileva il momento di pagamento del corrispettivo e non, invece, il momento in cui il servizio è materialmente reso. A parere dei giudici, infatti, per le prestazioni di servizi, “sussiste una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce”.

Pertanto, la deroga, che fa riferimento al mese successivo a quello in cui la prestazione è resa, trova applicazione per le sole prestazioni di servizi effettuate per uso personale o familiare dell’imprenditore oppure a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa ex comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 633/1972.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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