8 Novembre 2017

La base imponibile IVIE

di EVOLUTION
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A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è stata introdotta nel nostro ordinamento l’IVIE che è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
Al fine di approfondire i diversi aspetti del tributo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le regole per determinare la base imponibile dell’imposta.

L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. La base imponibile coincide con il valore dell’immobile che è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Nel caso si debbano valorizzazione i diritti reali diversi dalla proprietà quali, ad esempio, l’usufrutto, e questi non siano rilevabili da un contratto, si assumeranno secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.

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