29 Novembre 2019

La caparra penitenziale non costituisce plusvalenza tassabile

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’ordinanza n. 27129 del 23.10.2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che sulla caparra penitenziale il promittente venditore non paga l’Irpef se il contratto definitivo di compravendita dell’immobile salta per il recesso del promissario acquirente: non sussisterebbe, infatti, alcuna plusvalenza tassabile, perché l’atto definitivo di vendita non viene stipulato e la somma incamerata dal primo costituisce soltanto il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso da parte del secondo; la caparra penitenziale, d’altronde, non ha funzione risarcitoria e non sostituisce alcun reddito perduto del quale condividere la natura.

La vicenda traeva origine dalla promessa di vendita di due terreni, aventi destinazione agricola, senza che si addivenisse alla stipula dell’atto definitivo di trasferimento, avendo il promittente acquirente esercitato il diritto di recesso, che aveva legittimato il promittente venditore ad incassare la somma già versata del suddetto importo a titolo di caparra penitenziale.

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