8 Aprile 2015

La cartella di pagamento agli eredi del de cuius

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria. In questa maniera viene attribuita in sostanza all’Erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius. In base all’art 8 del D. Lgs. n. 472/1997, invece, è opportuno evidenziare sin da subito che la trasmissibilità non interessa le eventuali sanzioni comminate al defunto, pertanto gli eredi sono eventualmente responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi, in quanto “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Da un punto di vista operativo, si ricorda che, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, le regole per una regolare notifica sono le seguenti:

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