La cartella notificata alla società in liquidazione coatta è nulla
di Luigi FerrajoliLa liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale disciplinata in linea generale dagli articoli 194 e seguenti della Legge Fallimentare del 1942, oltre che da norme di carattere speciali.
Tale istituto è volto a tutelare prevalentemente un interesse di ordine pubblico correlato alla natura o all’attività dell’impresa stessa (es. banche, assicurazioni, società cooperative e consorzi di cooperative, enti pubblici) e solo secondariamente quello dei creditori.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa è rappresentato dallo stato d’insolvenza dell’impresa, dalla violazione di norme o atti amministrativi che comportino gravi irregolarità di gestione, nonché da ragioni di pubblico interesse; la procedura si apre con un provvedimento dell’autorità amministrativa competente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Con la recente sentenza n. 460 depositata in data 08 febbraio 2017, la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia si è occupata di una vicenda in cui una società cooperativa aveva proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale da parte dell’Ente di Riscossione Sicilia.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell’atto impositivo in quanto notificato alla società in un tempo successivo all’assoggettamento della medesima alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, che prevede il divieto di iniziare qualsiasi azione esecutiva nei confronti della società debitrice.
Una volta accertato il credito, infatti, il creditore può partecipare solo al concorso presentando istanza di insinuazione al passivo avanti all’autorità competente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente.
L’Ente impositore ha proposto impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia insistendo per la legittimità della procedura instaurata.
La contribuente si è costituita in giudizio insistendo per la conferma della sentenza di primo grado in quanto l’impugnazione avrebbe dovuto considerarsi destituita di qualsiasi fondamento giuridico; la CTR della Sicilia ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto della contribuente.
Nello specifico, la Commissione ha ritenuto infondato l’appello proposto dalla Riscossione Sicilia sulla base del presupposto che il giudice di primo grado aveva valutato compiutamente e correttamente le censure del ricorrente svolte sull’attività accertativa, “riesaminando e valutando il merito della causa, sia sotto il profilo logico formale che della correttezza giuridica, sia per l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, per valutazione delle prove offerte controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo tra le risultanze probatori, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 22901/2005).
La CTR ha condiviso le valutazioni svolte dal giudice di primo grado, ossia che la domanda di ammissione al passivo al fallimento di un credito avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notificazione della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza di documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo necessariamente essere basata su un titolo diverso.
La Commissione adita ha precisato inoltre che l’assoggettamento di un’impresa all’istituto della liquidazione coatta amministrativa implica la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori, al di fuori della procedura concorsuale.
Infatti, l’unico titolo legittimo per il concessionario all’insinuazione è costituito dal solo ruolo, senza alcuna necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale (Cass. n. 25863/2014).
L’articolo 87, comma 2, D.P.R. 602/1973 prevede espressamente che il concessionario debba chiedere, sulla base del ruolo per conto dell’Agenzia delle Entrate, l’ammissione al passivo della procedura.
Alla luce di quanto esposto, la notifica della cartella esattoriale effettuata alla società sottoposta a procedura concorsuale c.d. di liquidazione coatta amministrativa è stata quindi considerata nulla.
Di conseguenza, la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza in esame ha respinto l’appello proposto dall’Ente Riscossione per la Sicilia e ha confermato la sentenza di primo grado condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite a favore della contribuente.