La casa coniugale assegnata al coniuge è esente da Imu e Tasi
di Laura MazzolaLa casa coniugale assegnata al coniuge, con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, rientra nel novero, ai fini Imu, delle abitazioni assimilate alla principale per legge.
Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Ne deriva che il possesso di un’abitazione, assimilata alla principale, non rileva ai fini del pagamento dell’Imu, purché non sia definibile “di lusso”, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Tale esenzione risulta applicabile anche alle pertinenze dell’abitazione assegnata; dove, “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo” (articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011).
Le pertinenze dell’abitazione assegnata non possono essere quindi di numero illimitato ma, al massimo, una unità per categoria catastale, purché comprese nello stesso elaborato planimetrico dell’unità immobiliare al servizio della quale sono poste.
L’esenzione, alla luce della risposta n. 22 del Comunicato Stampa n. 137/2014 del M.E.F., è applicata anche ai fini Tasi.
Le altre assimilazioni previste dal Legislatore riguardano:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal M. 22.04.2008;
- l’unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Rimane in capo al singolo Comune la facoltà di assimilare ad abitazione principale l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purché sia rimasta a disposizione.
Nell’ipotesi di diverse unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata esclusivamente ad una sola unità.