La Cassazione estende l’esenzione sugli accordi tra i coniugi
di Luigi FerrajoliSecondo quanto previsto dall’articolo 19 L. 74/1987, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento del coniuge o dei figli, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Con l’ordinanza n. 7966 del 21.03.2019 la Corte di Cassazione, riproponendo un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’articolo 19, ha precisato che la vendita di un immobile in adempimento agli obblighi derivanti da un accordo di separazione non comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa.
Nella vicenda decisa dalla Suprema Corte, erano state revocate le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa in conseguenza della vendita della stessa ad un terzo prima del quinquennio, in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale.
Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado, con sentenza riformata in appello; secondo la CTR “la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perchè la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perchè non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale“.
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia, ribadendo un principio già espresso nella precedente sentenza n. 154/1999, secondo cui l’esenzione di cui all’articolo 19 L. 74/198719 spetta per tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, dato il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (così Cassazione, n. 2111/2016).
Secondo la Cassazione, tale principio avrebbe portata assolutamente generale e risulterebbe applicabile anche alla fattispecie in esame, non essendo prevista alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; pertanto, applicando il suddetto principio, ne deriva che “il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” della L. n. 74 del 1987, articolo 19, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede” (così Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni “prima casa” si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell’intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017)”.
Del resto, secondo la Cassazione, recuperare l’imposta in conseguenza dell’inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario equivarrebbe a imporre una nuova imposta sul trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, si andrebbe palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione.
Infatti, “l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 – nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale” (Cass. n. 16909 del 19/08/2015, in motivazione)”.
La Suprema Corte dà atto, infine, dell’esistenza di un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione da imposte e tasse si applica solo se i soggetti che pongono in essere gli atti derivanti dagli accordi sono gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi e non anche terzi; tale orientamento viene definito come superato dalla sentenza n. 2263/2014 della Corte di Cassazione.