9 Aprile 2019

La Cassazione estende l’esenzione sugli accordi tra i coniugi

di Luigi Ferrajoli
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Secondo quanto previsto dall’articolo 19 L. 74/1987, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento del coniuge o dei figli, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con l’ordinanza n. 7966 del 21.03.2019 la Corte di Cassazione, riproponendo un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’articolo 19, ha precisato che la vendita di un immobile in adempimento agli obblighi derivanti da un accordo di separazione non comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa.

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