31 Maggio 2017

La Cassazione nega l’agevolazione IMU ai coadiuvanti

di Luigi Scappini
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017 ha avuto modo di affermare come “in tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, lettera b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente“, con la conseguenza che, nel caso di proprietario coadiuvante di un’impresa che conduce il fondo stesso in forza di un contratto di locazione, non si rende applicabile la fictio iuris prevista.

La sentenza, che riprende precedenti giurisprudenziali in tal senso (Cassazione, sentenze 10144/2010 e 4093/2015), si incardina, offrendo l’interpretazione dei giudici di legittimità, all’interno della diatriba creatasi tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Anci (Associazione nazionale comuni italiani) in merito alla corretta interpretazione da fornire alla norma agevolativa riguardante la determinazione della base imponibile ICI (ora IMU) dei terreni edificabili.

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