24 Luglio 2024

La Cassazione ribadisce la natura di presunzione legale della prova bancaria

di Luciano Sorgato
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La scheda di FISCOPRATICO

Così testualmente il giudice di Cassazione ha recentemente statuito che: “Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Il contribuente ha l’onere di superare la presunzione legale dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.” (Cassazione n. 18596/2024).

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