10 Maggio 2017

La Cassazione si esprime sull’imposta di registro complementare

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2400 del 31 gennaio 2017, intervenendo in tema di accertamento dell’imposta di registro, ha statuito che l’imposta di registro liquidata dall’Ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto per i piani particolareggiati va qualificata come imposta complementare, non rientrando nelle altre fattispecie, positivamente definite, dell’imposta principale (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell’imposta suppletiva (in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta a emendare errori od omissioni commessi dall’Ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che la pretesa deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di 3 anni, da ritenere decorrente dalla data della registrazione, a partire dalla quale l’Ufficio ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte l’Agenzia delle Entrate notificava personalmente al notaio rogante un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, accertando la maggiore imposta ritenuta dovuta a seguito dell’esclusione dell’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 5 della L. 168/1982in materia di trattamento fiscale dei piani particolareggiati di recupero.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF