5 Settembre 2019

La Cassazione si esprime sull’onere di motivazione dell’appello

di Luigi Ferrajoli
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In relazione all’obbligo sancito dall’articolo 53 D.Lgs. 546/1992, disciplinante la forma dell’appello alla CTR, per cui l’atto di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell’impugnazione, la Corte di Cassazione nella recenteordinanza n. 17758depositata in data 03.07.2019 ha chiarito che: “nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal d.lgs. n. 546/92, art. 53”.

Al riguardo è opportuno ricordare che nella proposizione dell’appello, al fine di evitare una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, il ricorrente deve osservare le disposizioni contenute nell’articolo 53 D.Lgs. 546/1992, tra le quali vi è l’onere della specificità dei motivi.

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