3 Luglio 2015

La Cassazione si pronuncia sui termini per il rimborso Iva

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n.5014 del 12/3/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che allorché l’Iva sia stata versata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overrulling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia o, ancor dopo, dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento. Si deve, infatti, ritenere prevalente l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. 

In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto ai rimborsi IVA spetta solo se la richiesta viene fatta dal contribuente entro il termine di due anni, anche dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 2006 sull’armonizzazione delle norme IVA a livello europeo.

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