26 Novembre 2024

La Cassazione spiega i motivi dell’indetraibilità dell’Iva nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti

di Luciano Sorgato
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28999 dello scorso 11.11.2024, si è pronunciata sui motivi dell’indetraibilità dell’Iva, in caso di fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti.

Così testualmente la Suprema Corte di cassazione: “L’operazione soggettivamente inesistente si configura, sia quando l’emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che hanno evidenza cartolare nella fattura. Segnatamente, nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell’IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/72, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione.  In tale caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l’imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, ritenute inesistenti. In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l’IVA versata (come previsto dall’art 21, comma 7, DPR 633/72)   alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come “fuori conto”, e cioè “isolata” dalla massa di operazioni effettuate ed “estraniata” dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte” che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’19, DPR n. 633/72”.

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