La Cassazione torna ad esprimersi su azione revocatoria e fondo patrimoniale
di Luigi Ferrajoli
Con la recentissima sentenza n. 27117 del 04/12/2013 della sezione I, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi già affermati in materia di fondo patrimoniale.
Nella vicenda in esame, due istituti di credito avevano proposto un’azione revocatoria ex articolo 2901 Cod.Civ. avverso un atto di costituzione d fondo patrimoniale nel quale il conferente aveva fatto confluire tutti i propri beni immobili.
La domanda era stata accolta in primo ed in secondo grado; in particolare la Corte di appello di Bologna aveva osservato che i crediti delle banche, nascenti da fideiussioni prestate dalla controparte a garanzia di obbligazioni di una società della quale era socio ed amministratore, erano da considerare anteriori agli atti di disposizione, dovendosi avere riguardo alla data delle fideiussioni e non a quella della scadenza dell’obbligazione garantita poiché ciò che rilevava era il momento della nascita del credito e non quello della sua esigibilità; ne conseguiva che, ai fini dell’elemento soggettivo, era richiesta la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e non anche la dolosa preordinazione dell’atto.
Da ciò conseguiva ulteriormente che il fideiussore, certamente a conoscenza per il suo ruolo delle difficoltà della società garantita, era anche consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori con un atto a titolo gratuito, quale la costituzione del fondo patrimoniale, avente ad oggetto il suo intero patrimonio immobiliare, che diveniva perciò aggredibile soltanto alle condizioni previste dall’articolo 170 Cod. Civ.
I coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo in primo luogo la violazione dell’articolo 100 Cod.Proc.Civ., degli articoli 167, 168 e 201 Cod.Civ., lamentando l’erronea affermazione della legittimazione passiva della moglie del costituente il fondo patrimoniale, in quanto la stessa si era limitata a partecipare alla stipula degli atti, rinunciando ad esercitare impugnazioni e non acquisendo alcun diritto soggettivo.
I ricorrenti denunciano inoltre la violazione dell’articolo 2901 Cod.Civ., lamentando che la Corte di appello, al fine di stabilire la necessità alternativamente del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio o di quello della dolosa preordinazione, aveva fatto riferimento, per individuare la nascita del credito, alla data delle fideiussioni anziché all’inadempimento del debitore principale.
La Suprema Corte rigetta il ricorso ribadendo alcuni principi già oggetto di precedenti pronunce.
In particolare, respinge il primo dei motivi di ricorso, richiamando il principio secondo cui la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio (si veda Cassazione, sentenza n. 21494 del 18/11/2011).
Con riferimento al caso in cui, come nella specie, l’azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento di tale legittimazione è stato, infatti, individuato nel la circostanza stessa di tale partecipazione e, pertanto, non solo nel caso in cui la proprietà dei beni costituiti nel fondo spetti ad entrambi i coniugi, ma anche nel caso in cui la proprietà dei beni sia rimasta in capo al costituente.
Con riguardo alla problematica della posizione del fideiussore, la Cassazione respinge il motivo di ricorso ribadendo il principio secondo cui “l’acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione” (si veda Cassazione, sentenza n. 3676 del 15/02/2013).