4 Aprile 2017

La Cassazione torna a esprimersi sul regime Iva della coassicurazione

di Marco Bargagli
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5885 depositata lo scorso 8 marzo, si è nuovamente pronunciata su un tema particolarmente dibattuto in ambito assicurativo, ossia quello riguardante il corretto trattamento fiscale riservato alle commissioni di delega.

Tale ultimo intervento giurisprudenziale, segue quello emanato dalla stessa Cassazione nella recente sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016.

Le due sentenze sono intervenute nel contesto di un aspro contenzioso generatosi nel tempo tra il Fisco e le compagnie assicuratrici riguardante il riconoscimento del regime di esenzione Iva spettante alle commissioni di delega percepite dal soggetto che, per conto delle imprese di assicurazione, svolge una serie di atti di interesse comune nell’ambito dei contratti di coassicurazione, che trovano la loro disciplina nell’articolo 1911 del codice civile.

Nello specifico, la vexata quaestio riguarda la corretta qualificazione delle prestazioni rese dal soggetto delegatario in quanto, in base all’interpretazione espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria, tali servizi sarebbero da considerarsi come operazioni autonome rispetto all’ordinaria attività assicurativa e, come tali, soggette ad Iva ex articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972.

Di contro, le imprese di assicurazione hanno da sempre sostenuto che le predette operazioni risultano essenziali rispetto alle operazioni di assicurazione, con la conseguenza che si renderebbe applicabile il regime di esenzione da imposta ex articolo 10, primo comma, n. 2) del D.P.R. 633/1972.

Nel primo precedente giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha ritenuto che alle commissioni percepite dal soggetto delegato, in seguito all’effettuazione di una serie di prestazioni di servizi (es. la riscossione dei premi, le relazioni commerciali intrattenute con il cliente, il pagamento dell’indennizzo previsto contrattualmente), spetta il regime di esenzione Iva.

A seguito di questa prima pronuncia la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 5885/2017 ha ribadito, in fatto ed in diritto, i concetti espressi in precedenza.

Tuttavia, l’organo giudicante non si è pronunciato definitivamente sul tema rinviando la causa al giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di merito risultava carente sotto il profilo delle motivazioni.

In buona sostanza, la suprema Corte ha testualmente affermato che: ricorre dunque senza ombra di dubbio il denunziato vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo in esame perché, come detto, l’ampia motivazione che correda la decisione di seconde cure ha una connotazione meramente astratta, e del tutto priva dei doverosi riferimenti alla fattispecie concreta”.

In particolare, il giudice del rinvio, nel rendere la dovuta motivazione ritenuta mancante dovrà prestare attenzione alla specifica configurazione dei rapporti contrattuali ricorrenti nella fattispecie concreta sulla base del costante orientamento espresso da parte della giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 13 dicembre 2001, causa C-235/00; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 17 marzo 2016, causa C- 40/15), la quale ha affermato un importante principio giuridico così riassumibile: un’operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione ed il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato”, mentre l’espressione “prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione” costituisce una nozione sufficientemente ampia tale da considerare diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione, ivi compresa la liquidazione di sinistri, che risulta una parte essenziale delle medesime operazioni.

In definitiva, sulla base delle indicazioni formulate da parte del giudice di legittimità, ai fini dell’assoggettabilità delle operazioni di coassicurazione al regime di esenzione Iva, occorre verificare se la società coassicuratrice delegataria, che gestisce la liquidazione dei sinistri, sia anche parte del rapporto in essere con l’assicurato avendo assunto le correlate obbligazioni contrattuali nei suoi confronti sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio.

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