10 Aprile 2020

La causa di forza maggiore vale per tutti tranne che per il Fisco

di Giancarlo Falco
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La scheda di FISCOPRATICO

In questi giorni infernali del “Covid 19” è stato evidenziato da più parti come una situazione del genere possa rappresentare una causa di forza maggiore tale per cui il debitore non possa essere considerato responsabile del mancato assolvimento dei propri obblighi.

D’altronde è stato lo stesso Governo a dichiarare lo stato di emergenza per un periodo di sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri dello scorso 31 gennaio (che ha fatto seguito alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020) e, successivamente, ad aver inserito nel decreto “Cura Italia” l’articolo 3 D.L. 6/2020 il comma 6 bis che prevede quanto segue:  “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

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