La certificazione unica
di Giovanni ValcarenghiAbbiamo già individuato, in passate edizioni, il problema del nuovo adempimento della Certificazione Unica che dovrà essere assolto entro il prossimo 9 marzo, mediante invio telematico dei flussi all’Agenzia delle entrate, dopo avere consegnato la copia cartacea del modello al sostituito, entro il 28 febbraio.
Le ritenute interessate sono quelle che gravano sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio; non assume alcuna rilevanza il fatto che le somme corrisposte non riguardino la dichiarazione precompilata (redditi lavoro autonomo, provvigioni, minimi, ecc.).
Il flusso da inviare si compone di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali):
- Frontespizio (tipo di comunicazione, dati del sostituto, dati del firmatario, firma e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT: informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;
- Certificazione Unica vera e propria: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Ai fini organizzativi, per raccordare l’operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, è data facoltà ai sostituti di suddividere il flusso telematico inviando separatamente, ad esempio:
- frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati;
- frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Le istruzioni per la compilazione della CU si soffermano anche sulla casistica delle operazioni straordinarie e delle successioni, affermando come sia necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l’estinzione o meno del sostituto d’imposta, similmente a quanto previsto nelle istruzioni per il Modello 770 Semplificato.
Qui si prevede che:
- nel caso di estinzione del sostituto di imposta:
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- senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa): la certificazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”. Analoghe modalità di compilazione delle comunicazioni e dei relativi prospetti della dichiarazione devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di comunicazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell’apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore;
- con prosecuzione dell’attività (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche): chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare le certificazioni, comprensive anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d’imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie. Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati. Per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d’imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale” nonché quello dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”. Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”.
- nel caso di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto: qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto, il “cedente” non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 9 marzo (il 7 marzo è sabato e l’8 marzo è domenica), la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Nulla si dice in merito alle certificazioni di lavoro autonomo e simili, dando ad intendere che ciascun soggetto debba provvedere in proprio, mancando il meccanismo del conguaglio.