La cessione dei crediti certificati dalle PA agli istituti di credito
di Alessandro Perinil’impresa creditrice della Pubblica Amministrazione può ottenere mediante la
Piattaforma elettronica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
la certificazione
del credito che attesti la sua certezza, liquidità ed esigibilità. Possono essere certificate le somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
scegliere se attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata, procedere alla
anticipazione/cessione del credito presso una banca ovvero
compensare il credito con somme iscritte a ruolo o somme dovute a seguito di adesione a uno degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali.
garanzia dello Stato per i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle amministrazioni diverse dallo Stato maturati al
31 dicembre 2013 (quindi, fatturati entro tale data). Requisito obbligatorio per avvalersi della garanzia dello Stato è la presentazione di
istanza di certificazione del credito mediante la Piattaforma elettronica entro il
termine ultimo del 31 ottobre 2014.
entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza sulla Piattaforma elettronica da parte dell’impresa creditrice, la pubblica amministrazione accetta preventivamente la possibilità che il credito venga
ceduto a
banche o intermediari finanziari. A decorrere dalle istanze presentate dal 1° luglio 2014 vi è l’obbligo di indicazione da parte dell’ente pubblico della data di pagamento del credito sulla certificazione rilasciata.
cessione pro soluto del credito maturato
entro il 31 dicembre 2013, certificato e assistito dalla garanzia pubblica, l’impresa creditrice
esce definitivamente dal rapporto con la
Pubblica Amministrazione e può incassare
immediatamente quanto vantato, al netto di una
contenuta percentuale di sconto. Il
“costo” dello
sconto immediato del credito è pari
all’1,90% annuo per crediti di importo inferiore a € 50.000, ovvero
all’1,60% sull’importo dei crediti eccedente € 50.000.
filiali degli
istituti di credito hanno ricevuto dagli uffici centrali le disposizioni interne per gestire le
operazioni di smobilizzo del credito certificato. La Circolare n.31 del 20 ottobre 2014 di Assonime ha chiarito che il 17 luglio 2014 è stata adottata una
convenzione-quadro tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’
Associazione Bancaria Italiana, a cui hanno aderito tutti i principali istituti di credito presenti sul territorio nazionale, che contiene anche
un fac-simile del contratto di cessione pro soluto del credito certificato a una banca o intermediario finanziario.
autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione del credito, inoltre, sono semplificati gli
adempimenti per la cessione dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari che possono avvenire mediante
scrittura privata. Le cessione del credito è notificata a partire dalla
data di comunicazione alla pubblica amministrazione attraverso la Piattaforma elettronica, che costituisce
data certa, salvo che le pubbliche amministrazioni si oppongano entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione. Gli
atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubbliche amministrazioni entro il
31 dicembre 2013 sono
esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l’imposta sul valore aggiunto.
istituti di credito procedono alla formalizzazione della
cessione pro soluto dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione solamente per
fatture emesse entro il 31 dicembre 2013 (in quanto aventi la garanzia dello Stato). Per somme maturate e relative fatture emesse
nel corso del 2014 la via per rendere liquido il credito certificato e
“convincere” la banca è costituita dall’accordo
“Plafond Crediti P.A.”, che l’Associazione Bancaria Italiana ha approvato il 22 maggio 2012 con le principali associazioni imprenditoriali e la cui
operatività è ad oggi prevista fino al
31 dicembre 2014.
Piccole e Medie Imprese che
non abbiano posizioni debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso, di
contrattualizzare con
l’istituto di credito (alternativamente) lo
sconto pro soluto,
l’anticipazione del credito con cessione pro solvendo, ovvero
l’anticipazione del credito senza cessione dello stesso.