La cessione del contratto di leasing
di Viviana GrippoLa cessione del contratto di leasing comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso. Il cessionario acquisisce il diritto a utilizzare il bene nel periodo residuo di durata del contratto unitamente alla facoltà di esercitare il riscatto alla scadenza. Al cessionario competono anche gli obblighi di corrispondere al locatore i canoni residui ed il prezzo di riscatto. La risoluzione AdE 212/2007 ha chiarito che il prezzo di subentro deve essere scomposto in due parti:
- la parte di corrispettivo pagata a fronte del godimento del bene che costituisce un onere pluriennale da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto;
- la parte di corrispettivo pagata a fronte dell’opzione di acquisto da considerarsi “costo sospeso”, deducibile con la procedura dell’ammortamento con il prezzo di riscatto del bene.
In particolare, il prezzo pagato dovrà essere considerato anticipo del prezzo del bene nella misura in cui lo stesso abbia costituito sopravvenienza attiva per il cedente del contratto; l’eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene. Contabilmente la parte di prezzo riferita all’opzione di riscatto andrà iscritta in B.II.5 di stato patrimoniale tra le immobilizzazioni in corso (sopravvenienza attiva), mentre la quota riferita al godimento del bene troverà allocazione nella voce B.8 di conto economico (differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva).





