Così, l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 369 dello scorso 24 maggio, ha evidenziato che ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito ha una finalità di finanziamento, l’operazione rientra tra quelle esenti dall’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 n. 1, del Decreto Iva.
In particolare, la cessione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 14 (c.d. “ecobonus”) e all’articolo 16 (c.d. “sismabonus”) del D.L. 63/2013, rientra tra le operazioni esenti da Iva, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo e con finalità e natura finanziaria.
Ai sensi, poi, del combinato disposto dell’articolo 22, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972, dell’articolo 2, comma 1, lettera n), D.P.R. 696/1996, e dell’articolo 1, comma 1 lettera a), D.M. 10.05.2019, le cessioni dei crediti in esame non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, però, che rimane in capo al cessionario la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l’operazione in esenzione d’imposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 n. 1), del Decreto Iva, indicando in fattura l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione.
In particolare, nell’ipotesi di cessione del credito, il corrispettivo è rappresentato dall’ammontare della commissione pattuita tra le parti, quale compenso per l’anticipo dell’importo del credito.
Infine, l’Agenzia delle entrate ricorda che occorre tener presente il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, di cui all’articolo 40 D.P.R. 131/1986 (Tur).
Tuttavia, la fattispecie, avendo ad oggetto la cessione di un credito di imposta, è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione, in riferimento a “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”, come previsto dall’articolo 5 Tur.