13 Dicembre 2019

La cessione delle autovetture: la disciplina ai fini Iva – I° parte

di Luca Caramaschi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In tema di cessione dell’autovettura, complessa è la disciplina riguardante il trattamento Iva del corrispettivo di cessione.  L’analisi del trattamento Iva nella cessione del veicolo va distinto tra:

  • prima cessione, ossia la cessione da parte del soggetto che aveva in precedenza acquistato il veicolo nuovo. Tale situazione generalmente non crea grossi problemi, in quanto basta verificare quando l’autovettura è stata acquistata (e quindi verificare il regime di detrazione applicato in acquisto); anche in relazione a questo aspetto, comunque, non mancano alcune complicazioni da gestire.
  • seconda cessione dell’autovettura, ossia la cessione da parte di un contribuente che aveva acquistato un veicolo usato. Tale fattispecie crea molti più dubbi applicativi.

Nell’ordinamento interno la disciplina generale relativa all’acquisto e alla cessione di veicoli stradali a motore è, a già a partire dal lontano 28 giugno 2007, contenuta in due disposizioni ben definite:

Con riferimento alla misura della detrazione, la prima norma richiamata forfetizza l’uso aziendale o professionale dell’autovettura nella misura del 40%.

È, invece, la seconda disposizione – riferibile a tutti i beni a detrazione limitata (e non solo ai veicoli) – a stabilire che:

“Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate nel paragrafo 5 della circolare AdE 55/E/2007, viene quindi sancito, anche nell’ordinamento interno, il principioinsito nel sistema comune dell’Iva e richiamato dalla giurisprudenza comunitaria (si veda Corte Giustizia Ue sentenza 4 ottobre 1995 causa C-291/92)” definito “di simmetria” che comporta l’assoggettamento ad Iva del 40% del corrispettivo di cessione.

Seppur ad oggi non siano così più numerose le autovetture acquistate precedentemente al 28 giugno 2007, vale la pena in questa sede ricordare – seppur in forma schematica – il trattamento riservato ai fini iva dal legislatore agli acquisti di autovetture, posto che lo stesso rileva ancora oggi in caso di cessione di un’autovettura acquistata in quegli anni.

Data di acquisto 1° acquisto 1° cessione
Fino al 31.12.2000 Iva indetraibile al 100% Esente articolo 10 punto 27-quinquies
Dal 01.01.2001 al 31.12.2005 Iva detraibile al 10%

 

Senza presentazione istanza rimborso

10% corrispettivo: imponibile

90% corrispettivo: escluso articolo 30, comma 5, L. 388/2000

Iva detraibile al 40%

(10% acquisto + 30% istanza)

Con presentazione istanza di rimborso (per acquisti da 01.01.2003)

40% corrispettivo: imponibile

Dal 01.01.2006

al 13.09.2006

Iva detraibile al 15% Senza presentazione istanza rimborso

15% corrispettivo: imponibile

85% corrispettivo: escluso articolo 30, comma 5, L. 388/2000

Iva detraibile al 40%

(15% acquisto + 25% istanza)

Con presentazione istanza di rimborso

40% corrispettivo: imponibile

Dal 14.09.2006 al 27.06.2007 Iva detraibile secondo regola generale di inerenza Applicazione del principio di “simmetria”
Dal 28.06.2007 Iva detraibile al 40% 40% corrispettivo: imponibile

(principio di simmetria)

Malgrado le complicazioni, derivanti dalle numerose modifiche apportate alla misura di detrazione nel corso del tempo ed esposte in tabella, con riferimento alla prima cessione del veicolo (ossia la cessione da parte del soggetto che ha precedentemente acquistato il veicolo da nuovo, quindi con corrispettivo assoggettato ad Iva) i problemi possono considerarsi oggi tutto sommato risolti: occorre verificare la misura di detrazione all’acquisto e con tale proporzione occorre assoggettare ad Iva il corrispettivo di cessione.

Decisamente più delicata appare la gestione relativa alla seconda cessione del veicolo, operazione nella quale occorre interrogarsi circa il trattamento del corrispettivo di cessione quando all’acquisto solo una parte di corrispettivo ha scontato Iva.

Nella seconda parte vedremo con alcune semplificazioni di dare risposta alle riflessioni che nascono dalla seguente considerazione: è ancora utilizzabile, per la seconda cessione del veicolo, il regime del margine (soluzione molto conveniente), la cui applicabilità era in precedenza assicurata – nei casi di prima cessione con assoggettamento ad Iva del 10 o del 15%– dal comma 6 dell’articolo 30 L. 388/2000, che testualmente recita “Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l’acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo”?

Novità fiscali 2020: la legge di bilancio e il collegato fiscale