La cessione dello studio professionale: alcuni spunti di natura fiscale
di Goffredo Giordano di MpO PartnersPremessa
Lo studio professionale è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che, al momento della sua cessione, devono essere trattati, da un punto di vista fiscale, tramite l’applicazione di differenti discipline.
Quali sono i principali oggetti di trasferimento di uno studio professionale?
Vediamone alcuni:
- il trasferimento a titolo oneroso del «Pacchetto Clienti»;
- la cessione a titolo oneroso del Marchio;
- la cessione a titolo oneroso dei cespiti;
- compensi previsti per l’obbligo del patto di non concorrenza.
I corrispettivi percepiti a seguito della cessione del “Pacchetto Clienti”
Ai fini delle imposte dirette il trasferimento della clientela professionale è disciplinato dal comma 1 quater dell’articolo 54 del Tuir, il quale prevede espressamente che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela…”.
Pertanto, i corrispettivi percepiti a seguito del trasferimento a titolo oneroso del c.d. «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria così come previsto, appunto, dall’articolo 54 del Tuir. Ne consegue, inoltre, che all’incasso del corrispettivo (che nella totalità dei casi è rateizzato in un arco temporale che va dai 3 a 5 anni) il professionista deve emettere regolare parcella soggetta ad IVA, ritenuta d’acconto e cassa di previdenza.
Le operazioni di cessione dello studio professionale sono molto influenzate dall’art. 54 del Tuir in quanto il valore dello studio è molto legato al “pacchetto clienti”.
Un’ultima cosa da rilevare è il contenuto dell’articolo 17 lettera g-ter del Tuir relativo al regime della tassazione separata. Tale norma prevede l’opportunità da parte del professionista cedente di tassare i corrispettivi percepiti con il regime della tassazione separata se esistono due condizioni:
- il corrispettivo deve essere percepito in un’unica soluzione;
- il corrispettivo può essere percepito anche in più rate ma nello stesso periodo d’imposta (che per il professionista singolo coincide con l’anno solare).
Tale norma, però, non trova pressoché applicazione in quanto nella quasi totalità delle operazioni di cessione di studi professionali il pagamento del corrispettivo avviene in un arco temporale che va dai 3 ai 5 anni.
I corrispettivi percepiti a seguito della cessione del marchio
Il contratto di cessione dello studio professionale potrebbe prevedere che una parte del prezzo venga imputata alla cessione del marchio dello studio.
Per quanto concerne i corrispettivi percepiti a seguito della cessione del marchio (ma anche per tutti gli altri elementi immateriali come, ad esempio, il diritto di utilizzo di un software di proprietà del professionista), se essi sono riferibili all’attività professionale rientrano tra i redditi professionali ex art. 54, comma 1-quater del Tuir.
Infatti, tale norma fa rientrare tra i redditi di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione di elementi “immateriali” riferibili all’attività professionale.
La tassazione è subordinata a due precise condizioni:
- il concedente è un professionista;
- il marchio deve essere riferibile all’attività professionale svolta dal lavoratore autonomo.
Rientrano, inoltre, tra i redditi professionali anche i corrispettivi percepiti per la concessione in godimento del marchio (Cfr. Risoluzione n. 255/E/2009)
La cessione a titolo oneroso dei cespiti
L’inquadramento ai fini fiscali dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione dei cespiti è contenuto nell’articolo 54, comma 1-bis del Tuir. il quale disciplina sia le modalità di calcolo sia della tassazione delle eventuali plusvalenze e minusvalenze emerse (si ricorda che da tale disciplina vengono esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione).
Per tutte e due le fattispecie le alienazioni di beni strumentali devono essere realizzate:
- mediante cessione a titolo oneroso;
- mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Nel caso in cui i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista (o a finalità estranee alla professione) occorre determinare la plusvalenza/minusvalenza quale differenza tra il valore normale del bene (ai sensi dell’articolo 9 del Tuir) e il costo non ammortizzato.
Inoltre, se i beni strumentali oggetto di cessione non siano integralmente deducibili l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le plusvalenze o minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (Cfr Risoluzione 310/2008)
Occorre rilevare, inoltre, che la disciplina fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da parte di un lavoratore autonomo è stata più volte oggetto di modifiche normative ed interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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