La cessione gratuita di clientela non dà luogo a detrazione non essendo un’attività rilevante ai fini Iva
di Marco Peirolo
La Corte di giustizia, con la sentenza relativa alla causa C-204/13 del 13 marzo 2014, ha dovuto stabilire se sia detraibile l’IVA versata dal socio di una società di consulenza fiscale per l’acquisizione di una parte della clientela poi ceduta a titolo gratuito ad una nuova società.
In base alla descrizione dei fatti, il sig. Malburg, che deteneva il 60% delle quote di una società tedesca, poi scioltasi, ha ceduto gratuitamente, a favore della nuova società, di cui possedeva il 95% delle quote, la quota-parte della clientela acquisita a seguito dello scioglimento della vecchia società.
L’Autorità fiscale tedesca ha negato la detrazione dell’IVA relativa all’acquisizione della clientela che la vecchia società ha addebitato al sig. Malburg, siccome il bene economico rappresentato dalla clientela è stato utilizzato nell’ambito dell’attività esercitata dalla nuova società e, quindi, non direttamente dal sig. Malburg, al quale la fattura risultava intestata.
Di primo acchito, sembrerebbe che la controversia possa trovare immediata soluzione nei princìpi espressi dalla Corte UE nella causa C-280/10 del 1° marzo 2012, riguardante l’acquisto di un bene immobile da parte dei futuri soci di una società, alla quale l’immobile è stato conferito successivamente alla sua costituzione e all’attribuzione del relativo numero di partita IVA.
Riguardo a quest’ultima fattispecie, che i giudici comunitari hanno risolto ammettendo l’esercizio della detrazione, la Corte di giustizia ha ora evidenziato i profili di difformità, tali da giustificare una diversa conclusione e, nello specifico, l’indetraibilità dell’imposta versata per l’acquisizione della clientela.
Nella sentenza relativa alla causa C-280/12 è stato rilevato che, in base alla normativa nazionale (nella specie, quella polacca), ai soci della futura società restava preclusa la detrazione dell’IVA sulle spese d’investimento sostenute a titolo personale prima che alla società stessa fosse attribuito il numero di partita IVA, in quanto il successivo conferimento del bene immobile costituiva un’operazione esente.
La Corte, in considerazione dei fatti così delineati, ha dichiarato che, nella situazione in esame, la menzionata normativa nazionale impediva la detrazione non solo alla società, ma anche ai soci che avevano sostenuto le spese d’investimento.
Ebbene, in primo luogo, nella causa C-280/12, l’operazione a valle effettuata dai futuri soci, vale a dire il conferimento del bene immobile alla società, rientrava indubbiamente nell’ambito di applicazione dell’IVA, seppure costituisse un’operazione esente. Per contro, nella controversia oggetto della sentenza in commento, l’operazione a valle non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, poiché la cessione, a titolo gratuito, della clientela non può essere considerata un’“attività economica” ai sensi dell’art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE; con la conseguenza che l’indetraibilità è dovuta all’assenza di inerenza, ossia alla mancanza del “nesso diretto e immediato” tra l’operazione a monte e le operazioni a valle.
In secondo luogo, non è possibile richiamare il principio di neutralità fiscale per giustificare l’applicazione, nel caso di specie, della sentenza di cui alla causa C-280/12. Tale principio, infatti, non può essere applicato quando la cessione a titolo gratuito della clientela ad una società non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, atteso che il sistema comune dell’IVA garantisce la perfetta neutralità impositiva per le sole attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché siano, di per sé, soggette ad imposta.
In terzo ed ultimo luogo, i fatti all’origine della controversia che ha dato luogo alla sentenza di cui alla causa C-280/12 si differenziano anche per altri aspetti dalla situazione oggetto del nuovo intervento della Corte UE, rispetto al quale, infatti:
- la nuova società era già costituita quando il sig. Malburg ha acquisito la clientela e, contrariamente alla situazione oggetto della causa C-280/12, non vi è stato alcun conferimento nel patrimonio di tale società;
- è il sig. Malburg che ha inteso esercitare la detrazione e non, come nella fattispecie di cui alla causa C-280/12, la nuova società relativamente all’IVA versata dai soci nell’ambito di un atto preparatorio dell’attività della società stessa.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte di giustizia ha escluso la detrazione dell’IVA versata per l’acquisizione della clientela, siccome la sua successiva cessione, a titolo gratuito, alla nuova società non costituisce un’attività economica.