3 Agosto 2015

La cessione, risoluzione e proroga del contratto di locazione: aspetti generali

di Leonardo Pietrobon
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L’articolo 17 D.P.R. n. 131/1986 disciplina le cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, stabilendo al comma 1 che l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato è dovuta anche per le cessioni, risoluzioni e proroghe. Sotto il profilo operativo la stessa disposizione normativa stabilisce che l’imposta è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro 30 giorni successivi dall’evento in questione, versando l’imposta allo stesso concessionario presso il quale è stato eseguito il pagamento al momento della prima registrazione

Dal punto di vista procedurale si ricorda che le proroghe, le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione vanno comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando RLI (software, ambiente web o modello). Nel caso questo venga fatto in via telematica, le relative imposte sono pagate direttamente utilizzando l’applicativo, con addebito sul proprio c/c. Qualora, invece, l’adempimento successivo sia comunicato mediante la presentazione del modello in ufficio (che va fatta entro i 20 giorni successivi al versamento), le modalità di pagamento sono le stesse previste per la registrazione (utilizzo del modello F24 Elide).

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