La CFC rule anche per i Paesi UE
di EVOLUTIONLa definizione di Paesi a fiscalità privilegiata si ricava dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 167 del Tuir, secondo cui il regime di tassazione è “privilegiato” si quando il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Tuttavia, per espressa previsione normativa, da tale nozione devono essere esclusi i Paesi UE e quelli appartenenti allo SEE con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Si noti beni che gli Stati esclusi possono comunque ricadere nell’ambito applicativo della disciplina CFC, nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir, ossia quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà (50%) di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia;
- conseguimento di proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente (ricavi da prestazioni infragruppo).
Se si verificano le condizioni di cui sopra, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.
Rientrano nella CFC, con conseguente tassazione per trasparenza, anche i redditi conseguiti da parte di controllate estere, seppur non residenti in uno degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, che provengono da stabili organizzazioni situate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Ciò che rileva, a prescindere dal Paese di residenza della controllata estera, è quindi il luogo di produzione del reddito realizzato anche per il tramite di una stabile organizzazione del soggetto non residente.
Ai sensi dell’articolo 167, comma 5, lettere a) e b), Tuir, la tassazione per trasparenza delle imprese estere residenti in paradisi fiscali (articolo 167, comma 1, del Tuir) non si applica se il soggetto residente in Italia dimostra, alternativamente, che:
- la società o un altro ente non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (prima esimente);
- dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata (seconda esimente).
L’articolo 167, comma 5-bis del Tuir prevede che la prima esimente (esercizio dell’attività industriale o commerciale) non può essere invocata qualora: “i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari“.
Per ottenere la disapplicazione della tassazione prevista per le società white list, l’articolo 167, comma 8-ter, Tuir, prescrive una specifica esimente prevedendo che la disposizione indicata nel citato comma 8-bis non si applica “se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |