La CFC rule anche per i Paesi UE
di EVOLUTIONLa definizione di Paesi a fiscalità privilegiata si ricava dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 167 del Tuir, secondo cui il regime di tassazione è “privilegiato” si quando il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Tuttavia, per espressa previsione normativa, da tale nozione devono essere esclusi i Paesi UE e quelli appartenenti allo SEE con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Si noti beni che gli Stati esclusi possono comunque ricadere nell’ambito applicativo della disciplina CFC, nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir, ossia quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà (50%) di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia;
- conseguimento di proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente (ricavi da prestazioni infragruppo).
Se si verificano le condizioni di cui sopra, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.




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