10 Febbraio 2015

La circolare 1/E fornisce i primi chiarimenti sullo split payment

di Sergio Pellegrino
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Ieri l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la prima circolare dell’anno dedicata a uno dei temi “caldi” del momento, ossia l’applicazione della nuova disciplina del meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio noto come split payment.

Va detto che lo stesso oggetto della circolare utilizza la locuzione “primi chiarimenti” a testimoniare il fatto che le indicazioni fornite dall’Agenzia non sono risolutive, ma rappresentano un primo contributo operativo per quei soggetti che si trovano ad effettuare operazioni con le pubbliche amministrazioni.

Il documento di prassi si concentra in particolare sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, cercando di chiarire quando si innesca appunto la nuova disciplina contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Come è noto, la misura si applica a far data dal 1° gennaio 2015, sebbene la stessa debba essere autorizzata dalla Commissione europea, alla quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato la richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE: c’è naturalmente da sperare che l’autorizzazione effettivamente arrivi, altrimenti le conseguenze a livello operativo sarebbero disastrose per imprese e professionisti che dovrebbero assolvere l’imposta, recuperandola delle pubbliche amministrazioni, per le operazioni poste nel frattempo in essere.

Dal punto di vista della decorrenza, il provvedimento attuativo, ossia il DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.

Per quanto concerne la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, è la stessa disposizione a recare un’elencazione dei soggetti interessati, che è la medesima già contenuta nel quinto comma dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, che disciplina la possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che questi siano effettuati nell’ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale.

Per la puntuale individuazione delle pubbliche amministrazioni interessate, si propongono in forma tabellare le indicazioni formulate dalla circolare 1/E:

 

RIFERIMENTO NORMA

ESEMPLIFICAZIONI

Stato e organi dello Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato; Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale; Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica; Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado; Istituzioni per l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi

Regioni, Province Autonome, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di comuni

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Istituti universitari

Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici

Aziende sanitarie locali

Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale

Enti ospedalieri

Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici

Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico

I.R.C.C.S.

Enti pubblici di assistenza e beneficenza

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)

Enti pubblici di previdenza

INPS, Fondi pubblici di previdenza

 

La natura pubblica è requisito imprescindibile per l’applicazione dell’articolo 17-ter, di modo che gli enti previdenziali privati o privatizzati non vi rientrano, così come avviene per le aziende speciali e per gli enti pubblici economici.

Fra i soggetti esclusi vanno menzionati anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, gli Automobile Club provinciali, l’Inail.

Nei casi dubbi il documento di prassi raccomanda di consultare l’IPA, ossia l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, laddove necessario presentare una specifica istanza di interpello all’Agenzia.

La parte finale della circolare è dedicata ai profili sanzionatori e qui opportunamente l’Agenzia ricorda che, sulla base dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell’applicazione della nuova disciplina anteriormente all’emanazione della circolare stessa.

Nel caso in cui l’imposta sia stata incassata e computata in sede di liquidazione, non occorrerà effettuare alcuna variazione; se invece l’operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo split payment, dovrà essere esercitata la rivalsa e la pubblica amministrazione interessata dovrà corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione.