La circolare 32/E sulle novità in materia di rimborsi IVA
di Alessandro Bonuzzicircolare dell’Agenzia delle Entrate n.32/E di ieri fornisce importanti chiarimenti circa le modifiche apportate, a partire dal 13 dicembre 2014, all’art.38-bis del d.P.R. n.633/72 dall’art. 13 del D.Lgs. n.175/14 (cd. decreto semplificazioni) in materie di
esecuzione dei rimborsi Iva, volte a semplificare l’erogazione delle somme dovute dall’Erario ai contribuenti.
data di effettiva presentazione della dichiarazione. Quindi se la dichiarazione è presentata il 1 febbraio, il termine di tre mesi decorre da tale data.
sola presentazione della dichiarazione senza alcun ulteriore adempimento per il contribuente. Per i rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno in luogo della dichiarazione è sufficiente presentare la relativa istanza di rimborso. In pratica, viene estesa da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da qualunque tipo di adempimento, ad eccezione ovviamente della presentazione della dichiarazione. Come avveniva in precedenza, il limite di 15.000 deve intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (in tal senso la risoluzione n.165/E/2000).
rimborsi superiori a 15.000 euro quando l’istanza è presentata da
soggetti definiti “non rischiosi” e a condizione che siano rispettati i seguenti adempimenti:
- presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile che firmano la relazione di revisione;
- presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000 che attesti la sussistenza di particolari condizione relative alle caratteristiche soggettive del contribuente.
rilascio della garanzia è sempre richiesto per i rimborsi superiori a 15.000 euro quando l’istante presenta
profili di rischio. In particolare, è considerato “rischioso”: il soggetto, diverso da una start up innovativa, che esercita attività d’impresa da meno di due anni; il soggetto passivo al quale, nei due anni precedenti alla data di richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, relativi sia all’Iva sia agli altri tributi amministrati dell’Agenzia compresi eventuali crediti inesistenti, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie specificatamente stabilite dalla norma con riferimento a ciascun anno; il soggetto passivo che presenta la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o, comunque, non presenta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; il soggetto passivo che richiede il rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dall’atto di cessazione dell’attività.
rimborsi richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata. Pertanto, per i rimborsi inferiori a 15.000 euro i contribuenti non sono tenuti né a presentare la garanzia né a compiere altri adempimenti. Inoltre, tali rimborsi non devono essere sottratti dall’ammontare complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale alla stregua di quanto già avveniva con riferimento ai rimborsi inferiori al precedente limite di 5.164,57 euro. Parallelamente, per i rimborsi superiori a 15.000 euro, il contribuente “non rischioso” può scegliere se presentare idonea garanzia oppure una dichiarazione munita di visto di conformità (o di sottoscrizione alternativa) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 175). In particolare, per quanto riguarda i rimborsi superiori a 5.164,57 euro ma non a 15.000 euro, l’Ufficio o l’Agente della riscossione non procede a richiedere la garanzia e, se questa è già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla. Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, invece, il contribuente “non rischioso” nella cui dichiarazione risulta apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa), in luogo della garanzia, può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Ufficio o all’Agente della riscossione competente. In questo caso il profilo di rischio del contribuente deve essere valutato al 13 dicembre 2014.