29 Aprile 2014

La circolare 8/E sul bonus di 80 euro ai dipendenti

di Luca Vannoni
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A pochi giorni dall’entrata in vigore del DL. 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014, n. 95 e in vigore dalla stessa data, con il quale è stato introdotto l’atteso e annunciato bonus IRPEF per il 2014, finalizzato ad alleggerire il carico fiscale dei lavoratori dipendenti e alcune categorie di redditi assimilati, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 28 aprile 2014, n. 8/E, ha fornito i primi chiarimenti operativi.

Vediamoli punto per punto.

Come detto in termine generali, il bonus riguarda le seguenti categorie reddituali:

1) Lavoro dipendente;

2) I seguenti redditi assimilati: compensi socie lavoratori delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Sono esclusi dal bonus, oltre ai lavoratori autonomi e le pensioni, determinate categorie dei redditi assimilati: i redditi previsti dalla lett. e dell’art. 50 TUIR, cioè i compensi per l’attività libero professionale intramurali del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, le indennità parlamentari, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale e gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.

Entrando nel merito del bonus, spetta a coloro che residua IRPEF lorda, dopo aver applicato la detrazione per lavoro dipendente (art. 13, comma 1 TUIR) e senza che rilevino le altre, e fino al limite massimo di 26.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ricorda le recenti modifiche in materia di detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 TUIR (Legge di Stabilità 2014), tenendo conto che il reddito complessivo da prendere in considerazione deve essere al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda l’importo, è pari a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro. Tra 24.000 e 26.000 euro, l’importo del bonus è ridotto nella parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Se l’importo pieno del bonus è pari a 640 euro, tenuto conto che si riferisce a tutto il periodo di imposta 2014, 80 euro è la quota di recupero, tenuto conto degli 8 mesi che mancano alla fine dell’anno, più che il valore mensile, pari in via effettiva a 53,33 euro.

La verifica reddituale, anche attraverso specifiche comunicazioni dei dipendenti, richiede, inoltre, la definizione di un reddito annuale presunto, in base al quale si procederà con l’erogazione del bonus, fermo restando la possibilità del conguaglio di fine anno.

Le principali problematiche riguardano le modalità di applicazione del bonus e il complicato coinvolgimento del sostituto di imposta, soprattutto in tutte quelle situazioni dove potrebbero coesistere contemporaneamente più rapporti di lavoro, in particolare con il lavoro a progetto e i contratti a tempo parziale. Su questi, e in generale, sulla portata del provvedimento, sono attesi a breve i chiarimenti ministeriali e INPS.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto viene previsto che la misura, applicabile per il 2014, è parametrata al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, dal primo periodo di paga utile dall’entrata in vigore del provvedimento, i sostituti di imposta dovranno iniziare a riconoscere il bonus, ripartendolo per le retribuzioni erogate successivamente.

La circolare 8/E chiarisce che i sostituti di imposta dovranno riconoscere il bonus a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio: solo nel caso in cui non sia possibile per ragioni legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, si partirà da giugno.

In particolare, dovrà essere attribuito, in via automatica, sugli emolumenti erogati nel periodo di paga, rapportati al periodo stesso, utilizzando le ritenute disponibili per ogni periodo di paga e, in caso di incapienza, dei contributi previdenziali dovuti, di cui non si effettua il versamento. Il coinvolgimento dei contributi previdenziali determinerà, con tutta probabilità, un aggiornamento della procedura UNIEMENS in grado di evidenziare il recupero sui contributi previdenziali in caso di incapienza.

Essendo il bonus parametrato sul periodo di lavoro nell’anno, molte sono le situazioni in cui è necessario procedere a un ricalcolo, come per le assunzioni in corso dell’anno e le cessazioni successive a maggio: come detto, il valore mensile da tenere in considerazione è 53,33 euro, se il rapporto è iniziato successivamente a gennaio 2014 (ad esempio, con l’assunzione effettuata ad aprile 2014, il bonus spetta per 9/12esimi, cioè 53,33 x 9= 479,97) o si è interrotto successivamente, con le stesse logiche evidenziate nel precedente esempio.

La presenza di più sostituti di imposta, come accennato, complica ulteriormente la questione: nel caso di più contratti a progetto, ad esempio, ogni sostituto di imposta riconosce il bonus pieno in via autonoma, ma il collaboratore, in occasione del conguaglio di fine anno o in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà restituire la quota non dovuta. Su questi passaggi, l’Agenzia dell’Entrate non ha fornito specifici chiarimenti. Sarà quindi fondamentale la collaborazione del lavoratore, tenuto a comunicare la mancanza dei presupposti per il godimento del bonus per redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta.