16 Ottobre 2013

La circolare Assonime n.31/2013 interviene sul nuovo concordato in bianco

di Claudio Ceradini
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Assonime, lo scorso 10 ottobre, ha reso pubblica la Circolare n. 31, dedicata alle novità contenute nel D.L. n.69/2013 (Decreto “del fare”, pubblicato in G.U. il 20 agosto scorso) in relazione al c.d. “concordato in bianco” su cui abbiamo avuto modo di proporre un primo commento lo scorso 16 settembre (Come cambia il concordato in bianco e cosa manca).

Il commento di Assonime è puntuale e sostanzialmente allineato con quanto gli interpreti hanno sino a questo momento pubblicato.

La previsione inclusa nell’art.161, comma 6, di depositare unitamente alla istanza in bianco anche l’elenco dei creditori, ha certamente la duplice funzione, evidenziata da Assonime, di:

  • responsabilizzare il debitore, che espone immediatamente la propria massa debitoria consentendo ai creditori fin da subito di valutare le sue condizioni, e
  • consentire al Tribunale di attivare la propria nuova prerogativa di cui all’art. 161, comma 8, ultimo periodo.

E’ corretta, a nostro modo di vedere, l’interpretazione estensiva fornita da Assonime, che ammette l’audizione dei creditori non solo in funzione dell’accorciamento dei termini concessi per la presentazione di piano e proposta, ma in qualsiasi momento e situazione: non è necessario che l’elenco dei creditori riporti il dettaglio delle prelazioni, mentre è opportuno che contenga, oltre al nome, gli estremi per il relativo contatto, al fine di rendere possibile al Tribunale l’espletamento di tale nuova funzione.

In tema di obblighi informativi, Assonime ribadisce che le novità attengono più aspetti.

In primo luogo la libertà del Tribunale si riduce, divenendo la previsione di tali incombenti obbligatoria (“il Tribunale deve”) e non più rimessa alla sua discrezione, nemmeno per quanto attiene la periodicità, almeno mensile (e, ci si augura, mai più frequente, a parte casi veramente eccezionali). Rimane solo la struttura dell’informativa quale elemento in cui il Tribunale può intervenire, con saggezza, preservandone la natura finanziaria, stabilita comprensibilmente dalla norma.

Peraltro, l’ambito informativo si è ampliato, e oltre alla situazione finanziaria, secondo modalità che consentano di desumere l’eventuale aggravamento delle condizioni di crisi, debbono formare oggetto di disclosure anche adeguati elementi valutativi sul procedere della elaborazione di piano e proposta, aspetto sul quale anche il Commissario, se nominato anticipatamente, deve vigilare.

Un’ulteriore novità di interesse riguarda la pubblicità dell’informativa, che una volta iscritta nel Registro delle Imprese diviene accessibile ai terzi interessati: il confronto tra la situazione debitoria iniziale e l’andamento dei flussi e dell’indebitamento periodicamente rappresentato, consentirà con una certa rapidità di cogliere l’aggravarsi o meno delle condizioni di crisi, a tutela del ceto creditorio ed a favore delle decisioni cui il Tribunale è chiamato.

Inutile dire che è auspicabile un intervento della professione che suggerisca le modalità di redazione dell’informativa, affinché non sia lasciato alla diligenza del debitore o al Tribunale il decretarne la struttura: una forma unica e condivisa faciliterebbe enormemente le verifiche e l’analisi, sia da parte dei terzi che dello stesso Tribunale, dell’andamento della situazione patrimoniale e del procedere del piano.

Anche con riferimento alla funzione del Tribunale e più in generale dell’Autorità Giudiziaria (che escono rafforzate dalle modifiche) Assonime pare confermare gli orientamenti sino a questo momento emersi. Il Commissario Giudiziale, organo di supervisione a servizio di creditori e Tribunale, può essere nominato (ex art. 161, comma 8) con il Decreto che fissa i termini di cui al comma 6: l’intervento consente di evitare il ricorso alla nomina dell’ausiliario (ex art. 68, C.p.c.) e dove si renda opportuno o necessario, avendo in considerazione anche il livello già spesso elevato delle spese di giustizia, il Tribunale può provvedere a nominarlo anticipatamente.

Assonime utilmente riassume le funzioni, in questa fase, del Commissario, la cui nomina consente al Tribunale di disporre:

  • del relativo parere, ove sia chiamato ad esaminare istanze ai sensi del comma 7 dell’art.161 della L.F.;
  • di una supervisione in merito al corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del debitore e
  • di un parere, ove si appresti a valutare l’appropriatezza dell’attività svolta dal debitore per la formulazione della proposta finale ai creditori.

Tre, infine, sono i nuovi aspetti in cui il Tribunale può intervenire, con un’intensità prima sconosciuta, a tutela proprio dell’uso distorto dello strumento prenotativo. In particolare, il Tribunale può:

  • reputare inammissibile la procedura e pronunciarsi per il fallimento (salvo il diritto di reclamo di cui all’art. 18 della L.F.) in assenza della corretta informativa e verificata sia la presenza di un’istanza di creditori o sostituto procuratore, sia dei requisiti ex artt. 1 e 5 della L.F.;
  • dichiarare improcedibile la domanda, ove il Commissario individui uno o più dei comportamenti di cui all’art.173 della L.F. e quindi principalmente la dissimulazione o distrazione di parte dell’attivo o la rappresentazione fittizia di passività;
  • abbreviare il termine sino a sostanzialmente provocarne la scadenza immediata se, con la conferma del Commissario, diventasse chiara l’inidoneità del lavoro svolto dal debitore per la produzione di un piano e di una proposta ai creditori.