La circolare n. 11/E chiarisce i dubbi sulle dichiarazione delle persone fisiche
di Leonardo PietrobonPuntuale come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di Irpef, pubblicando, nella giornata di ieri, la C.M. 11/E/2014, con la quale ha fornito interessanti chiarimenti su alcune novità riguardanti i redditi 2013 e ribadito alcuni concetti, già espressi in precedenti documenti di prassi.
In riferimento al rapporto “IMU-Irpef”, l’Agenzia chiarisce che per l’anno 2013 il già sperimentato effetto sostitutivo trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, sia nel caso in cui la stessa abbia trovato espressione con il pagamento della prima e/o seconda rata e sia nel caso di versamento della c.d. “mini-IMU”. Lo stesso principio si applica, inoltre, nel caso in cui l’Imu non sia stata versata, per effetto dell’applicazione di detrazioni o nel caso di manco superamento dell’importo minimo di versamento. In altri termini, quindi, il principio di alternatività “Imu-Irpef”, quale regola generale, si realizza a prescindere dall’effettivo versamento di un importo a titolo di Imu, ciò che determina l’applicazione della regola è la circostanza che la stessa imposta sia dovuta.
Come noto la cita regola generale di alternatività “Imu-Irpef” non trova applicazione, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 717 L. 147/2013, per gli immobili ad uso abitativo non locati ubicati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale del contribuente preso a riferimento, il cui reddito dominicale concorre alla formazione del reddito imponibile del contribuente stesso nella misura del 50%. Su tale questione, l’Agenzia ricorda che il concetto utile al fine di individuare l’abitazione principale è la definizione contenuta al comma 3-bis dell’articolo 10 DPR 917/1986, secondo cui la stessa è costituita dall’abitazione “nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. In altri termini, ciò che determina l’applicazione di tale imposizione è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di un immobile, quindi produttivo di reddito, non locato ed ubicato nello stesso Comune ove è situata l’abitazione principale dello stesso contribuente. Di conseguenza, un contribuente che detiene, in base ad un contratto di locazione, un immobile costituente la propria abitazione principale (dimora abituale sua o dei suo familiari) ed è titolare di un altro immobile abitativo non locato, ma ubicato nello stesso Comune, sul quale ha assolto Imu, non deve far concorrere, ai fini Irpef, il 50% del reddito di quest’ultimo immobile nella misura del 50%, in quanto la propria abitazione principale ai fini della sua dichiarazione non è produttiva di alcun reddito.
Ancora in materia di immobili, con la C.M. n. 11/E/2014, l’Agenzia ribadisce che la mancata indicazione in dichiarazione dei canoni di locazione non percepiti può trovare applicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1 DPR 917/1986, solo ed esclusivamente per gli immobili abitativi, continuando ad essere esclusi, invece, gli immobili strumentali locati, per i quali non vengono percepiti i relativi canoni.
In materia di oneri detraibili, l’Agenzia chiarisce che le spese sostenute per l’attività dell’osteopata non sono detraibili, in quanto tale soggetto non risulta una figura professionale qualificata, ex DM 29 marzo 2001. Risultano, invece, detraibili, ex articolo 15, comma 1, lettera c) DPR 917/186, le spese per prestazioni di osteopatia, se rese da una delle figure professionali qualificate indicate nel citato decreto (a titolo esemplificativo: il fisioterapista, il podologo, ecc.). Differente è, invece, la figura del biologo nutrizionista, il quale, ancora secondo quanto indicato dall’Agenzia, pur non essendo una figura professionale riconosciuta, a differenza del dietista, è comunque un soggetto inserito nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. Tale condizione, quindi, permette di rendere detraibili le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, anche in assenza di prescrizione medica, come già indicato per altre tipologie di spesa con la C.M. n. 19/E/2012.
Per quanto riguarda la detrazione sugli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale, l’Agenzia ricorda quanto già espresso in passato con la R.M. 117/E/2009, ammettendo la detrazione degli interessi di due mutui ipotecari, nel limite massimo di € 4.000, sottoscritti per l’acquisto di due unità immobiliari da adibire ad unica abitazione principale, a seguito anche di una modifica catastale. L’unica formalità, espressa nel documento di prassi in commento, è rappresentata dalla circostanza che anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e tale condizione deve risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, prosegue l’Agenzia, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. In materia di detrazione degli interessi passivi, tuttavia, l’Agenzia nega l’applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla L. 388/2000, secondo in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione può essere fruita da parte di quest’ultimo per entrambe le quote, agli interessi passivi su mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, ex articolo 15 comma 1-ter D.P.R. n. 917/1986.
Rispetto alle spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia chiarisce ancora una volta il concetto in base al quale, il familiare convivente con possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento può fruire della detrazione, a condizione che abbia sostenuto la spesa. L’Agenzia, infatti, ricorda che la mancata indicazione di tutti i nominativi dei soggetti che hanno sostenuto la spesa nelle fatture o nei bonifici non preclude agli “assenti” la detrazione, a condizione che nella fattura sia annotata la ripartizione della percentuale di spesa sostenuta. Percentuale che, naturalmente, deve essere inalterata per tutta la durata della detrazione.
Per quanto riguarda i lavori di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali, anche in presenza del c.d “condominio minimo” trovano applicazione le disposizioni civilistiche sul condominio, di conseguenza al fine di accedere alla detrazione di cui all’art. 16-bis DPR 917/1986 è necessario che:
- il condominio chieda l’attribuzione del codice fiscale;
- i pagamenti siano eseguiti mediante bonifico bancario, con l’indicazione del codice fiscale del condominio e del condomino che effettua il pagamento;
- i documenti di spesa siano intestati al condominio, secondo quanto già indicato con la C.M. 57/E/1998.
Invece, per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile.
Per quanto concerne gli adempimenti necessari per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia ricorda che nell’ipotesi in cui la causale del bonifico riporti i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e tale “errata indicazione” sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, è comunque ammesso il beneficio della detrazione, naturalmente nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
In materia di “bonus mobili” l’Agenzia conferma quanto già affermato con la C.M. n. 29/E/2013, secondo cui:
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono quelli ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell’art. 16- bis D.P.R. 917/1986, escludendo da tale elencazione, quindi, i c.d. “interventi minori”, tra cui rientra anche l’acquisto o la costruzione del box auto, di cui alla lettera d) della citata disposizione normativa.
- gli acquisti di mobili, arredi e grandi elettrodomestici, effettuati dal 6.6.2013, nel limite massimo di spesa pari ad € 10.000, e pagati con bonifico bancario sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 4%, in quanto gli stessi devono riportare la causale prevista per il recupero del patrimonio edilizio;
- gli acquisti pagati con carta di credito o bancomat sono detraibili a condizione che il contribuente conservi la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Nel caso in cui l’acquisto sia documentato da scontrino fiscale la detrazione è ammessa a prescindere che lo stesso riporti o meno il codice fiscale del contribuente, a condizione che lo stesso contenga l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Infine, per quanto concerne le detrazione concessi ai soggetti portatori di handicap, ex articolo 3 L. 104/1992, l’Agenzia ammette la possibilità di accedere alla detrazione per l’acquisto di un autoveicolo all’interno del quadriennio minimo dal precedente acquisto detraibili, anche nel caso in cui l’automezzo sia stato rubato. Tale “estensione” agevolativa è ammessa in quanto, a parere dell’Agenzia, la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali, a differenza della semplice vendita, avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell’agevolazione. Inoltre, nella C.M. n. 11/E/2014, viene ricordato che se nel certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale risulta che il soggetto è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave, in base all’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997, senza altre indicazioni al riguardo, il soggetto interessato può avvalersi dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso.