La circolare n. 16/E sulle start up innovative
di Sergio Pellegrino
Con la circolare n. 16/E di ieri l’Agenzia analizza le agevolazioni previste per le c.d. start up innovative.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, possono essere interessate dal regime di favore le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, societas europaea residenti in Italia, ovvero residenti nei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che esercitano in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione. Condizione che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente dell’attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
A livello di adempimenti, le società già costituite devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta il possesso dei requisiti. Per godere del regime di favore, sia gli incubatori certificati, ossia le società che sostengono la nascita e lo sviluppo delle start-up, sia le stesse start-up, sono tenute a iscriversi, oltre che nella sezione ordinaria, anche in quella speciale del registro delle imprese.
Le start up innovative godono di una serie di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo.
Non sono innanzitutto soggette alla disciplina delle società di comodo, sia per quel che concerne la verifica dell’operatività che per la perdita sistematica.
Non rilevano ai fini fiscali e contributivi i redditi provenienti dall’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi effettuata dalle start-up innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori (purché l’attività non rientri nell’oggetto della professione e quindi il relativo reddito tra quelli di lavoro autonomo), dipendenti e collaboratori continuativi (dunque non gli occasionali), ovvero derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte di tali soggetti.
L’eventuale successiva cessione degli strumenti finanziari viene tassata in capo al percettore come reddito diverso. Nel caso in cui cessionario sia la stessa start-up, ovvero l’incubatore certificato o una società collegata o controllata, vi è la decadenza dall’agevolazione.
Altra agevolazione è quella collegata alle assunzioni a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo altamente qualificato, con dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico.
All’impresa che effettua l’assunzione spetta un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto, nel limite di 200mila euro annui per ciascuna impresa e a condizione che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno 3 anni (2 per le Pmi).
Sono previsti anche incentivi per i soggetti che decidono di investire nel capitale sociale di una o più start-up (direttamente o indirettamente): i soggetti Irpef possono detrarre un importo pari al 19% di quanto investito, quelli Ires il 20%. La detrazione sale al 25% per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
L’ammontare complessivo degli investimenti ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non può superare i 2,5 milioni di euro (altrimenti viene persa l’intera agevolazione).
Per i soggetti Irpef, gli anni interessati sono quelli dal 2013 al 2016, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500 mila euro, per quelli Ires 1,8 milioni di euro (e deve essere mantenuto per almeno due anni).
Ad essere agevolabili sono esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia al momento della costituzione che in sede di successivo aumento del capitale sociale.
Se entro due anni dall’investimento, si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, i beneficiari, se soggetti Irpef, devono restituire l’importo detratto, insieme agli interessi legali, se soggetti Ires, subiscono il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi.
Altra causa di decadenza è rappresentata dalla riduzione di capitale e dalla ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito, così come la perdita di uno dei requisiti da parte della start-up innovativa.