La prima circolare sul Codice del Terzo settore
di Guido MartinelliLa Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria circolare prot. 34/0012604 del 29/12/2017 ha diramato le prime opportune indicazioni sulle modalità applicative del Codice del Terzo settore in questo periodo nel quale non è ancora a regime il RUTS, il Registro Unico del Terzo Settore.
Il Ministero ribadisce, sulla base di quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”), che fino all’operatività del Registro Unico continuino: “a trovare applicazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei registri Onlus, nei registri del volontariato e della promozione sociale” e che fino a tale momento il requisito dell’iscrizione al Registro Unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.
Pertanto i singoli casi applicativi dovranno trovare soluzione sulla base di detti principi.
Si chiarisce che gli effetti della circolare in esame ricadono solo sulle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale in quanto, per le onlus, arriverà un approfondimento da parte della Agenzia delle Entrate che ne cura la tenuta dell’apposito registro.
Ne deriva che, al momento, non potranno diventare enti del terzo settore le associazioni o le fondazioni che non siano o vogliano diventare ODV (Organizzazioni di Volontariato) o APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni ai vigenti registri che verranno effettuate sulla base delle norme procedimentali in essere, la circolare prevede un doppio binario distinguendo tra quelli che si sono costituiti prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e quelli, invece, nati successivamente.
Nel primo caso “la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione; qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto”. Potrà essere il caso di quelle associazioni che stavano, ad esempio, attendendo l’anno di attività dalla costituzione per potersi iscrivere, giusto quanto previsto da numerose discipline regionali.
Gli enti, invece, costituiti dopo il 3 agosto 2017 dovranno, da subito, conformarsi alla disciplina del Codice del Terzo settore, per loro immediatamente applicabile, almeno per la parte di disciplina che non presenti “un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione e alla operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.
Viene chiarito che non potrà ancora trovare applicazione la nuova disciplina per l’acquisizione della personalità giuridica prevista dall’articolo 22 D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”).
Viene però fatta quella che riteniamo debba essere intesa come una raccomandazione alle Regioni: ossia che i limiti patrimoniali ivi indicati (euro 15.000 per le associazioni e il doppio per le fondazioni) siano utilizzati come riferimento anche per le valutazioni di adeguatezza patrimoniale prevista dalle vigenti disposizioni per l’acquisizione della personalità giuridica.
Viene previsto, invece, che fino all’emanazione delle linee guida non sia obbligatoria la presentazione, nei casi previsti, del bilancio sociale mentre sono immediatamente applicabili, per le nuove associazioni, i criteri numerici (almeno sette soci) e le forme giuridiche tassativamente previste per le ODV e le APS.
Indipendentemente dal relativo deposito presso il Registro Unico nazionale tutti gli enti sono da subito tenuti alla redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri legati al volume d’affari posseduto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”): non ne può, ad avviso del Ministero, essere condizione esimente la mancanza della modulistica che dovrà essere definita con apposito decreto.
Analogamente viene previsto che dovrà essere regolarmente effettuata, a partire dal primo gennaio 2019, (e così di seguito) la pubblicazione degli emolumenti corrisposti nel 2018 sulla base di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, D.Lgs. 117/2017.
Da subito dovranno essere anche utilizzati gli acronimi ODV e APS mentre l’acronimo ETS solo dal momento dell’attivazione del Registro Unico del Terzo Settore.
La circolare conclude poi con indicazioni in riferimento alla governance dei centri di servizio per il volontariato e degli organismi territoriali di controllo.