20 Giugno 2017

La clausola del beneficiario effettivo nelle convenzioni internazionali

di Marco Bargagli
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Come noto, la clausola del “beneficiario effettivo” presente nella quasi totalità degli accordi internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi stipulati tra l’Italia e gli altri Stati nel mondo, costituisce un valido strumento giuridico per arginare il fenomeno denominato “treaty shopping”.

Lo schema elusivo in rassegna si realizza interponendo, tra un soggetto fiscalmente residente in uno Stato contraente (es. l’Italia) ed un soggetto residente in un altro Stato (es. Paese extra-UE reale percettore dei flussi reddituali), una mera conduit company, ossia una società che non opera come beneficiario effettivo dei redditi ma è stata costituita, nell’ambito delle tipiche operazioni “back to back”, al solo scopo di ottenere un indebito risparmio fiscale, attraverso l’applicazione di un regime convenzionale non spettante che prevede l’esenzione o comunque l’indebita riduzione della ritenuta alla fonte prevista dalla normativa domestica (D.P.R. 600/1973).

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