La clausola di divieto temporaneo di cessione di quote societarie
di Fabio LanduzziNelle società di capitali vige in via generale un principio di libera trasferibilità delle partecipazioni; tuttavia, soprattutto in occasione di modifiche nella composizione della compagine societaria, si avverte l’esigenza di inserire negli statuti una c.d. clausola di “lock-up”, ossia una clausola che vieta o che limita il diritto di trasferimento, perseguendo così l’obiettivo di congelare temporaneamente l’assetto societario.
Normalmente, l’obiettivo è quello di portare nella società di capitali un maggiore ingrediente “personale” mutuando un po’ della natura che contraddistingue le società di persone.
Non è però consentito limitare in modo incondizionato il trasferimento delle partecipazioni: nelle società azionarie, ad esempio, in caso di azioni nominative o di mancata emissione dei titoli, lo statuto può condizionare il trasferimento, o impedirlo, per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto (si veda l’articolo 2355-bis, comma 1, cod. civ.).
Quando il trasferimento è subordinato al mero gradimento degli organi sociali o dei soci occorre che sia previsto l’obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso da parte del socio intenzionato a cedere le azioni (ex articolo 2355-bis, comma 2, cod. civ.).
Nelle Srl, l’articolo 2469, comma 2, cod. civ., prescrive che se lo statuto prevede l’intrasferibilità delle quote, o ne subordina il trasferimento al gradimento di organi sociali, soci o terzi, senza disporne condizioni e limiti, o pone delle condizioni o dei limiti che in concreto impediscono il trasferimento mortis causa, il socio – o i suoi eredi – possono esercitare il diritto di recesso ex articolo 2473 cod. civ., e lo statuto può stabilire in questi casi un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Il tema, che non è infrequente dover affrontare nei casi di operazioni straordinarie con ingresso di nuovi investitori nel capitale della Srl, è stato oggetto anche nel recente passato di una interessante Massima del Notariato di Milano (la n. 152) che ha trattato della clausola che, in uno statuto di Srl, sia volta a prevedere il divieto temporaneo di trasferimento della quota di partecipazione per un periodo superiore ai 2 anni; la Massima ha affermato che, in questa circostanza, ove lo statuto escluda il diritto di recesso del socio per l’intero periodo di intrasferibilità della quota, la clausola sarebbe da ritenersi comunque legittima, purché “il termine apposto al divieto di trasferimento, tenuto conto dell’oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo”.
Osserva infatti il Notariato milanese come da una prima lettura della norma succitata si potrebbe trarre il convincimento che il diritto di recesso spetti sempre nei casi di intrasferibilità delle quote, anche a prescindere dalla durata o dalla portata del divieto stesso; in altre parole, senza il diritto di recesso del socio, lo statuto potrebbe impedire il trasferimento della quota di partecipazione solo per un massimo di 2 anni, decorsi i quali il socio che decidesse di alienare la quota soggetta al vincolo, avrebbe in ogni caso la facoltà di recedere ex articolo 2473 cod. civ..
La Massima fa invece propria la tesi diversa secondo la quale la causa di recesso varrebbe solo ed esclusivamente in presenza di una intrasferibilità assoluta della quota, ossia quando lo statuto della Srl vieti il trasferimento della partecipazione senza limiti e senza eccezioni.
D’altronde, si è poc’anzi visto che nelle società azionarie, dove vige la regola della libera trasferibilità delle azioni, è concessa all’autonomia statutaria la facoltà di impedire il trasferimento delle azioni, ancorché in via temporanea, nel limite massimo di 5 anni, così che parrebbe stridere che nelle Srl venisse ammesso un divieto di trasferimento solo per un massimo 2 anni, trascorsi i quali la clausola permarrebbe valida ma si azionerebbe il diritto di recesso per tutti i soci.
Diversamente, proprio perché il Legislatore della riforma ha inteso introdurre nella disciplina delle Srl dei tratti caratteristici delle società personali, si ritiene che la possibilità di introdurre divieti di trasferimento delle quote anche di durata maggiore di 2 anni sia legittima, e senza dover essere soggetta all’innesco del diritto di recesso, proprio per perseguire efficacemente il fine ultimo della conservazione stabile della compagine sociale, per un determinato periodo di tempo.
Perciò, un divieto che non sia assoluto bensì temporaneo di trasferimento delle quote sociali non costituisce causa di recesso, poiché il divieto temporaneo non è elencato nelle cause di cui all’articolo 2469, comma 2, cod. civ..
Similmente, eventuali clausole che impedissero il trasferimento di una della partecipazione, imponendo in tali circostanze il trasferimento dell’intera partecipazione posseduta, o che prevedessero il trasferimento solo a favore di determinate categorie di soggetti, ove in loro presenza fosse escluso il diritto di recesso, senza limiti di tempo o comunque per un periodo di tempo superiore a 2 anni, non sarebbero viziate da illegittimità.
Vale sempre l’importante attenzione, sollecitata dalla stessa Massima menzionata, che la portata di queste clausole sia tale da non determinare, alla luce della complessiva formulazione dello statuto e dell’oggetto della società, uno stato di intrasferibilità assoluta della quota.