10 Luglio 2023

La clausola di divieto temporaneo di cessione di quote societarie

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nelle società di capitali vige in via generale un principio di libera trasferibilità delle partecipazioni; tuttavia, soprattutto in occasione di modifiche nella composizione della compagine societaria, si avverte l’esigenza di inserire negli statuti una c.d. clausola di “lock-up”, ossia una clausola che vieta o che limita il diritto di trasferimento, perseguendo così l’obiettivo di congelare temporaneamente l’assetto societario.

Normalmente, l’obiettivo è quello di portare nella società di capitali un maggiore ingrediente “personale” mutuando un po’ della natura che contraddistingue le società di persone.

Non è però consentito limitare in modo incondizionato il trasferimento delle partecipazioni: nelle società azionarie, ad esempio, in caso di azioni nominative o di mancata emissione dei titoli, lo statuto può condizionare il trasferimento, o impedirlo, per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto (si veda l’articolo 2355-bis, comma 1, cod. civ.).

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