16 Giugno 2014

La commissione di massimo scoperto è nulla se il contenuto non è indicato nel contratto di c/c

di Luigi Ferrajoli
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Tra gli oneri solitamente presenti nei rapporti di apertura di credito le banche includono la commissione di massimo scoperto, un compenso della cui dubbia trasparenza nel conteggio si è pronunciata più volte la giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Questo tema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Marsala, Sez. II, con la sentenza del 06/05/2014 emessa all’esito di un procedimento avente ad oggetto la ripetizione di indebito nei confronti di una Banca, con la quale il cliente aveva stipulato un contratto di conto corrente con apertura di credito.

L’azione era tesa a far accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto in relazione all’applicazione di tassi di interesse in misura ultralegale, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, all’applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre spese e competenze non previste dal contratto di cui non erano, tra l’altro, specificati i criteri di calcolo. L’attore richiedeva pertanto, la ripetizione delle somme indebitamente versate.

Il giudice torna ad applicare anche nel caso di specie quanto costantemente ritenuto dalla Suprema Corte e dai giudici di merito in tema di prescrizione dell’azione, il cui termine decennale comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto stesso ovvero in presenza di versamenti aventi carattere solutorio dalla data di questi (cfr. sul punto Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518; Cass. 15 gennaio 2013, n. 798; Cass. S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418); onere della prova, anche ai fini del conteggio delle somme, che incombe sull’attore (cfr Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Trib. di Roma 26 febbraio 2013; Trib. di Brindisi 13 gennaio 2014); illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999 n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507); validità delle modifiche unilaterali delle clausole anatocistiche (Trib. di Novara 1° ottobre 2002).

Quanto all’eccezione, sollevata dall’attore, di nullità della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca, per il Giudice deve ritenersi fondata sotto il profilo della violazione dell’art. 1346 Cod.Civ. per mancata determinazione del suo oggetto.

Il costo denominato commissione di massimo scoperto può essere variamente concepito dalla banca andando a costituire, a seconda dei casi, remunerazione di un affidamento in quanto tale, eventualmente al netto dell’utilizzo (c.d. commissione di mancato utilizzo), ovvero remunerazione aggiuntiva sulla parte del fido utilizzata per un certo arco temporale o anche per un solo giorno (c.d. commissione di massimo scoperto intrafido), nonché essere praticata per i soli scoperti in senso tecnico, vale a dire gli utilizzi superiori all’affidamento o gli sconfinamenti su conti non affidati (cfr. sul punto Cass. 18 gennaio 2006, n. 870 e Cass. 6 agosto 2002 n. 11722);

Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice siciliano la banca non aveva specificato nulla nel contratto quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, denominata in contratto “commissione di conto”, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente. Pertanto, una clausola siffatta, del tutto indeterminata e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d’ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4 luglio 2002);

Tale invalidità, prosegue a rilevare il Giudice, derivante direttamente dall’art. 1346 Cod.Civ., non può dirsi sanata per effetto della descrizione del meccanismo di applicazione della commissione ricavabile dallo scalare dell’estratto conto, essendo quest’ultimo un documento tecnico inidoneo ad integrare il requisito di forma di cui all’art. 117 TUB.

Inoltre, la commissione di massimo scoperto era stata applicata sul massimo utilizzo del fido nel trimestre, indipendentemente dalla sua durata, così da essere parificabile ad un interesse aggiuntivo a quello convenzionale già pattuito per l’apertura di credito, e dunque privo di idonea causa giustificativa (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11772 e Cass. 18 gennaio 2006 n. 870).

In esito al giudizio il Tribunale di Marsala condanna la Banca alla restituzione degli importi indebitamente versati, riducendo tuttavia la pretesa iniziale richiesta dall’attore in quanto la c.t.u. ha rilevato una serie di versamenti effettuati in conto aventi natura solutoria per i quali, alla data di instaurazione del giudizio, era già decorso il termine di prescrizione.