La compensazione dei crediti Iva dopo la Manovra correttiva
di Enrico FerraLe già intricate disposizioni normative in materia di compensazione dei crediti tributari hanno subito un’ulteriore stretta per effetto delle novità apportate dalla “Manovra correttiva”, il D.L. 50/2017, con l’introduzione delle seguenti modifiche:
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari è subordinato all’apposizione del visto di conformità;
- l’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio;
- l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 portanti compensazioni orizzontali.
L’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione scatta ora in caso di compensazione orizzontale di crediti d’importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Al riguardo si ricorda che il limite di 5.000 euro è riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione e che, nel caso specifico delle compensazioni di crediti da imposte dirette, la compensazione non è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione. Di conseguenza, fermo restando l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione alternativa) sulla relativa dichiarazione, è possibile compensare i crediti derivanti da imposte dirette già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
I vincoli diventano più stringenti nel caso in cui le compensazioni orizzontali abbiano ad oggetto i crediti Iva, sia annuali che infrannuali.
Anche in questo caso, al superamento della soglia di 5.000 euro è necessario che la dichiarazione annuale Iva dalla quale emerge il credito oltre soglia rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.
L’ulteriore aggravio, come previsto in passato, attiene all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione Iva. Ciò ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997, in base al quale “la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Ulteriori modifiche alla disposizione citata sono state poi apportate in sede di conversione della Manovra correttiva, con specifico riferimento sia al momento a partire dal quale può essere effettuata la compensazione dei crediti Iva sia all’introduzione di nuovi vincoli alle compensazioni dei crediti Iva trimestrali.
In relazione al primo aspetto, viene anticipato il termine iniziale per l’effettuazione della compensazione. Come si evince dal testo della norma, la compensazione dei crediti Iva oltre la soglia di 5.000 euro potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, diversamente da quanto previsto dalla vecchia disposizione, che richiedeva di attendere fino al “giorno sedici del mese successivo” a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine diventa quindi “mobile”, essendo collegato al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione.
Sempre in sede di conversione è stato inoltre introdotto un nuovo vincolo all’utilizzo dei crediti Iva trimestrali, in quanto anche in tal caso occorrerà apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sul modello Iva TR per compensare i crediti Iva trimestrali di importo superiore alla soglia di 5.000 euro; compensazione che è subordinata, in questo caso, alla preventiva presentazione del modello Iva TR, da cui decorre il termine di dieci giorni per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale oltre soglia.
La Manovra correttiva è intervenuta, infine, sugli aspetti operativi inerenti alla presentazione delle deleghe di pagamento, eliminando la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l’obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel o Fisconline). Per effetto di tali modifiche, anche le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dall’importo del credito compensato.