4 Giugno 2014

La compensazione del credito Iva maturato antecedentemente all’Iva di gruppo è ammessa nel periodo ante 2008

di Leonardo Pietrobon
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La disposizione normativa di cui all’articolo 73, comma 3 D.P.R. 633/1972, secondo cui non è ammessa in compensazione l’Iva maturata in capo alle singole società partecipanti alla c.d. Iva di gruppo nei periodi antecedenti all’ingresso in tale regime, trova applicazione solo con riferimento alle compensazioni poste in essere dall’anno 2008, in quanto alcun dettato normativo, prima della modifica introdotta dall’articolo 63, comma 1 L. n. 244/2007, prevede tale limitazione. Questo è in estrema sintesi il concetto espresso dalla sentenza n. 488/1/14 del 25.2.2014 della CTR di Venezia.

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