21 Settembre 2017

La compensazione del credito IVA trimestrale

di EVOLUTION
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Il credito IVA infrannuale può essere, alternativamente, chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è presente in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma in particolare sui nuovi limiti alla compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8, comma 3, D.P.R. 542/1999 dispone che il credito IVA trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione nel modello F24, purché ricorrano gli stessi presupposti previsti, ai fini del rimborso, dall’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Laddove, però, il credito IVA che s’intende utilizzare in compensazione “orizzontale” sia d’importo superiore a 5.000,00 euro annui:

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