28 Settembre 2015

La compensazione tra reciproci rapporti di debito-credito

di Fabio Pauselli
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Ai sensi dell’art. 1241 del Codice Civile “la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l’altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti”. Il Codice Civile, tuttavia, fa un ulteriore distinzione suddividendo la compensazione in legale, giudiziale, volontaria.

La compensazione legale, ex art. 1243 c.c., opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:

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