8 Gennaio 2025

La “competenza” delle spese non rimborsate al professionista

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

La recente riforma del reddito di lavoro autonomo, approvata con il D.Lgs. 192/2024, introduce, a partire dall’1.1.2025, importanti novità nella gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico e riaddebitate dallo stesso al committente. Nella disciplina previgente alla riforma, le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico a favore di un cliente costituivano, da un lato, spese deducibili dal reddito e, dall’altro, il riaddebito generava componenti positivi di reddito soggetti a tassazione e ritenuta d’acconto, al pari dei compensi tipici derivanti dall’attività professionale. Tuttavia, non sempre l’operazione era neutra dal punto di vista reddituale, poiché oltre alla penalizzazione finanziaria dovuta all’effettuazione della ritenuta da parte del committente sostituto d’imposta, il volume dei compensi risultava “gonfiato” da componenti diverse, rispetto a quelle tipicamente rivenienti dallo svolgimento dell’attività professionale (con ripercussioni anche sul fronte previdenziale).

Come anticipato, con le novità derivanti dall’attuazione della riforma fiscale, il nuovo scenario normativo è il seguente:

  • l’articolo 54, comma 2, lett. b, Tuir, esclude dalla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”;
  • l’articolo 54-ter, comma 1, Tuir, non consente la deduzione delle predette spese dal reddito di lavoro autonomo.

In buona sostanza, lo schema disegnato dalla riforma fiscale prevede che la gestione dei rimborsi spese costituisce una partita di giro solamente di natura finanziaria, senza alcun impatto nella determinazione del reddito. È opportuno segnalare che la novità in esame non impatta in alcun modo ai fini Iva, poiché per tale tributo restano ferme le ordinarie regole (detrazione Iva per le spese documentate da fattura e imponibilità del riaddebito analitico inserito nella fattura emessa nei confronti del committente). Va altresì segnalato che la neutralità in esame opera solamente per i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente. Qualora, al contrario, gli accordi con il cliente dovessero prevedere un compenso forfettario comprensivo delle spese sostenute dal professionista (che rimangono quindi a suo carico), tali spese sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma con i limiti indicati dal nuovo articolo 54-septies, Tuir (75% per le spese di vitto e alloggio e comunque nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta).

L’articolo 54-ter, Tuir, contempla l’ipotesi in cui le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente non siano rimborsate da parte di quest’ultimo, nel qual caso l’esercente attività di lavoro autonomo rischierebbe di non dedurre i costi e di rimanere penalizzato dal punto di vista finanziario non avendo ottenuto il ristoro delle stesse. Pertanto, il comma 2 di tale articolo stabilisce che le spese non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui alternativamente:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al D.Lgs. 14/2019) o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

La norma in questione individua un momento a partire dal quale la spesa (già sostenuta dal professionista) diviene deducibile dal reddito di lavoro autonomo per “competenza”, osservando che la norma consente la deduzione da partire da un determinato periodo d’imposta, il che consente al lavoratore autonomo di gestire la deduzione della spesa non necessariamente, ad esempio, nell’anno in cui il cliente ha fatto ricorso ad uno degli strumenti previsti per la gestione della crisi.